Riduzione del canone di locazione: la scrittura privata non va registrata obbligatoriamente

da | Mag 23, 2025 | Accertamenti, Agenzia delle Entrate, IRPEF | 0 commenti

Con le recenti Ordinanze n. 10870 e 10871 del 24 aprile 2025, la Corte di Cassazione ha confermato un principio di particolare interesse per locatori e conduttori: la scrittura privata che attesta la riduzione del canone di locazione non è soggetta a obbligo fiscale di registrazione.

In pratica:

  • Non è necessario registrare l’accordo presso l’Agenzia delle Entrate per renderlo valido:

  • la data certa dell’accordo può essere dimostrata anche con mezzi di prova alternativi, come PEC, email, corrispondenza bancaria o testimonianze.

La registrazione della scrittura ha una funzione probatoria (cioè serve a rafforzare la posizione del locatore nel dimostrare l’effettiva riduzione del canone), ma non è un obbligo tributario.

Cosa significa per i contribuenti?

  • Il locatore che decide di ridurre il canone in via temporanea o definitiva non è tenuto a registrare l’accordo, ma deve essere in grado di provare con certezza la modifica.

  • In assenza di registrazione, è comunque possibile evitare tassazione su canoni non percepiti, se la riduzione è documentabile in altro modo.

  • Questa interpretazione offre maggiore flessibilità nei rapporti tra proprietario e inquilino, soprattutto nei periodi di difficoltà economica o crisi di mercato.

Consiglio operativo:

Anche se la registrazione non è obbligatoria, resta opportuno predisporre un documento scritto chiaro e firmato da entrambe le parti, da conservare con cura, per prevenire contestazioni future in sede fiscale.

Written by Valerio Ottaviani

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