Introduzione
L’Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (AIDC) ha pubblicato la Norma di Comportamento n. 232 del 8 ottobre 2025, che affronta un tema di particolare interesse per le società con partecipazioni estere: la rinuncia ai crediti da parte di un socio non residente.
Secondo la posizione dell’AIDC, quando il socio non residente rinuncia a un credito verso una società italiana di cui è parte, non si genera alcuna sopravvenienza attiva imponibile per la società debitrice.
Il contesto normativo
L’articolo 88, comma 4-bis, del TUIR disciplina il trattamento fiscale delle rinunce ai crediti da parte dei soci. La norma prevede che l’importo rinunciato non concorra a formare il reddito imponibile della società debitrice, ma solo entro il limite del valore fiscale riconosciuto del credito in capo al socio.
Questa regola è stata introdotta per evitare arbitraggi fiscali, in particolare nei casi in cui il socio deduceva la perdita sul credito, mentre la società non registrava alcuna sopravvenienza attiva.
Il principio affermato dalla Norma di Comportamento AIDC n. 232/2025
La Commissione AIDC ha chiarito che tale disciplina non trova applicazione nel caso in cui il socio che rinuncia al credito sia un soggetto non residente e sia anche l’originario creditore del credito.
In questa ipotesi, infatti, non sussiste alcun rischio di doppia deduzione o “salto d’imposta”, poiché gli effetti fiscali della rinuncia in capo al socio non residente non rilevano per l’ordinamento italiano.
Pertanto, la società italiana che beneficia della rinuncia non deve tassare alcuna sopravvenienza attiva, indipendentemente dal valore fiscale del credito detenuto dal socio nel proprio Stato di residenza.
Considerazioni sul principio di capacità contributiva
La Commissione AIDC sottolinea che la rinuncia al credito da parte del socio non residente non costituisce manifestazione di capacità contributiva per la società debitrice.
Inoltre, non si configura alcun vantaggio fiscale indebito o abuso del diritto, in quanto manca una finalità elusiva o un vantaggio economico ingiustificato.
L’applicazione di una tassazione in simili casi, osserva la Commissione, sarebbe contraria ai principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità dell’imposizione.
Effetti in materia di disallineamenti ibridi
L’AIDC affronta anche il tema delle possibili interazioni con la normativa sui disallineamenti da ibridi, di cui al decreto legislativo 142/2018.
Secondo la Norma di Comportamento, la rinuncia al credito da parte del socio non residente non genera alcun disallineamento rilevante ai sensi delle norme anti-ibridi, poiché non vi è alcuna deduzione o mancata inclusione che determini un effetto fiscale distorsivo.
Posizione della giurisprudenza
La Commissione prende posizione rispetto a una recente sentenza della Corte di Cassazione, che aveva esteso l’applicazione dell’articolo 88, comma 4-bis, anche ai soci non residenti, con finalità antiabuso.
L’AIDC, al contrario, ribadisce che in assenza di un effettivo vantaggio fiscale o di un rischio di doppia deduzione, non può configurarsi abuso. La rinuncia da parte di un socio non residente, dunque, non deve generare alcuna imposizione in capo alla società italiana.
Conclusioni operative
In base alla Norma di Comportamento AIDC n. 232/2025, la rinuncia a un credito da parte di un socio non residente, che sia l’originario titolare del credito e lo abbia mantenuto ininterrottamente, non determina sopravvenienze attive imponibili per la società italiana debitrice.
Non è necessario attestare il valore fiscale del credito né applicare ritenute.
Si tratta di un chiarimento che rafforza la certezza del diritto e semplifica la gestione delle operazioni di patrimonializzazione infragruppo e dei rapporti con soci esteri.





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