Con la Risposta n. 182 del 2025, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul trattamento fiscale della rinuncia ai dividendi deliberati ma non ancora distribuiti da parte di soci persone fisiche non imprenditori. Il caso esaminato riguarda una società a responsabilità limitata (S.r.l.) i cui soci hanno rinunciato al proprio credito da dividendi per finalità di patrimonializzazione dell’impresa.
Il quesito del contribuente
Una S.r.l. aveva deliberato la distribuzione di riserve ai soci, erogando solo una parte degli importi. I soci, persone fisiche non esercenti attività d’impresa, hanno poi formalizzato la rinuncia ai crediti residui con comunicazione PEC. La società chiedeva se tale rinuncia configurasse una sopravvenienza attiva tassabile, ai sensi dell’art. 88, comma 4-bis, del TUIR.
La posizione del contribuente
La società riteneva che, trattandosi di un credito con valore fiscale pari a zero, il relativo importo dovesse essere tassato per intero come sopravvenienza attiva. Inoltre, richiamava una sentenza della Corte di Cassazione (n. 16595/2023), secondo cui la rinuncia a crediti può non essere soggetta a ritenuta se si evita un salto d’imposta.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ha chiarito che:
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Non sussiste una sopravvenienza attiva imponibile in capo alla società, poiché il credito da dividendi vantato dai soci persone fisiche coincide con il valore fiscale dello stesso (ovvero il valore nominale), non essendovi alcuna svalutazione o differenza da colmare;
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Non è necessaria alcuna comunicazione del valore fiscale del credito da parte dei soci, dato che non vi è alcuna discrepanza tra valore contabile e fiscale che giustifichi una tassazione in capo alla società;
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Tuttavia, i dividendi si considerano giuridicamente incassati al momento della delibera assembleare e devono quindi essere assoggettati a ritenuta a titolo di imposta del 26% ai sensi dell’art. 27 del DPR 600/1973, anche se successivamente oggetto di rinuncia.
Conclusioni operative
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La rinuncia al credito da dividendi da parte di soci persone fisiche non imprenditori non genera una sopravvenienza attiva per la società;
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I dividendi deliberati sono comunque soggetti a ritenuta d’imposta, anche se non materialmente percepiti;
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Le rinunce devono essere attentamente documentate e valutate, soprattutto in relazione al momento della delibera e alla qualifica del socio.
Osservazioni finali
Questa risposta dell’Agenzia si inserisce nel filone interpretativo che esclude il “salto d’imposta” in caso di rinuncia da parte di soggetti privati, mantenendo però ferma la rilevanza fiscale dell’avvenuta delibera. È fondamentale, quindi, che le società pianifichino con attenzione eventuali rinunce ai dividendi, valutando ex ante gli effetti fiscali, sia per la società sia per i soci coinvolti.





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