Seleziona una pagina
Perdita spalmabile anche per il 2021

Perdita spalmabile anche per il 2021

L’art. 3, c. 1-ter della L. 15/2022 estende alle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31.12.2021 la disciplina di sterilizzazione prevista dal D.L. 23/2020: in caso di perdite superiori al terzo del capitale (che non riducano il capitale stesso al di sotto del minimo legale) che non siano assorbite entro l’esercizio successivo, non vi è l’obbligo per l’assemblea di riduzione del capitale.

Analogamente, in caso di perdite superiori al terzo del capitale, che lo riducano al di sotto del minimo legale, si potrà deliberare di rinviare le decisioni imposte dal Codice Civile alla chiusura del 5° esercizio successivo.
Le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31.12.2020 e 2021 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa specificando, in appositi prospetti, la loro origine e le movimentazioni intervenute nell’esercizio.

Fonte: Italia Oggi

Credito d’imposta per l’aumento de capitale sociale

L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 67800/2021 concede ai soggetti che hanno effettuato tra il 20.05.2020 e il 31.12.2020 conferimenti in denaro (integralmente versati) in una o più società, un credito d’imposta in misura pari al 20% dell’ammontare del conferimento. L’investimento massimo non può superare i 2 milioni di euro e la partecipazione derivante dal conferimento deve essere posseduta fino al 31.12.2023.

Dalle ore 14:00 del 12.04.2021 è possibile inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’«istanza investitori», ovvero il modello per avvalersi di tale credito d’imposta; la finestra per gli invii si chiuderà definitivamente il 3.05.2021 e, fino a quel momento, i possibili beneficiari potranno modificare l’istanza in precedenza presentata trasmettendone una sostitutiva.

L’agevolazione è concessa sia alle persone fisiche sia a quelle giuridiche, escluse le società che controllano la società conferitaria, oppure sottoposte a comune controllo o collegate con la stessa, ovvero da questa controllate. Il credito d’imposta è riconosciuto alle società di medie dimensioni, con ricavi tra i 5 e i 50 milioni di euro. Questi soggetti devono inoltre aver subito nei mesi di marzo e aprile 2020, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, una riduzione complessiva dell’ammontare dei ricavi rispetto alle stesse mensilità del 2019 in misura non inferiore al 33%.

Indeducibilità del compenso dell’amministratore se non deliberato

La Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 5763/2021, stabilisce che i compensi degli amministratori corrisposti in misura superiore a quanto deciso dall’assemblea, anche se esposti in bilancio, non sono deducibili data la mancanza dei requisiti di certezza e oggettiva determinabilità dell’ammontare del costo, come previsto dall’art. 109 del Tuir.

Web tax

La Web tax colpisce il fatturato delle imprese che operano in rete effettuando delle transazioni digitali. Il versamento della tassa sulla fornitura di servizi digitali è previsto per il 16 marzo 2021, mentre la relativa dichiarazione va presentata entro il successivo 30 aprile.

La web tax italiana è pari al 3% dei ricavi delle aziende digitali che presentano i seguenti requisiti:
a) fatturano almeno 750 milioni di euro;
b) hanno ricavi derivanti da servizi digitali realizzati in Italia pari a 5,5 milioni di euro.

L’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo per il versamento in F24 dell’imposta sui servizi digitali:
– codice tributo 2700 “Imposta sui servizi digitali” (Ist);
– codice tributo 2701 “Interessi”;
– codice tributo 2701 “Sanzioni”.

Vidimazione libri sociali

Il 16 marzo 2021 è la data entro la quale bisogna effettuare il pagamento, tramite modello F24, della tassa annuale di vidimazione dei libri sociali obbligatori, numerati e vidimati da un notaio o dalla Camera di Commercio.
I soggetti obbligati ad effettuare il versamento sono le società di capitali, le società a responsabilità limitata (SRL e SRLS), le società per azioni e le società in accomandita per azioni.