da Dott. Valerio Ottaviani | Mar 28, 2022 | Contabilità, SRL, SRLS
L’art. 3, c. 1-ter della L. 15/2022 estende alle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31.12.2021 la disciplina di sterilizzazione prevista dal D.L. 23/2020: in caso di perdite superiori al terzo del capitale (che non riducano il capitale stesso al di sotto del minimo legale) che non siano assorbite entro l’esercizio successivo, non vi è l’obbligo per l’assemblea di riduzione del capitale.
Analogamente, in caso di perdite superiori al terzo del capitale, che lo riducano al di sotto del minimo legale, si potrà deliberare di rinviare le decisioni imposte dal Codice Civile alla chiusura del 5° esercizio successivo.
Le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31.12.2020 e 2021 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa specificando, in appositi prospetti, la loro origine e le movimentazioni intervenute nell’esercizio.
Fonte: Italia Oggi
da Dott. Valerio Ottaviani | Mar 25, 2021 | Contabilità, Dichiarazioni fiscali, IRPEF
L’Agenzia delle Entrate ha precisato quali sono i criteri per individuare la qualifica fiscale dei compensi percepiti dai professionisti nel momento in cui, oltre all’attività professionale, ricoprono anche il ruolo di amministratori in una società.
Elemento fondamentale, per stabilire se sussiste o meno una connessione tra l’attività di collaborazione e quella di lavoro autonomo esercitata, è la conoscenza tecnica-giuridica direttamente collegata all’attività di lavoro autonomo, esercitata abitualmente.
I compensi percepiti dal professionista vanno a far parte del reddito professionale quando ricorre una delle seguenti circostanze:
1) Gli ordinamenti professionali comprendono, all’interno del novero delle mansioni esercitabili, l’attività di amministrazione o gestione di azienda;
2) Anche in assenza di tale previsione all’interno dell’ordinamento professionale, il professionista svolge l’incarico di amministratore di una società o di un ente che esercita un’attività oggettivamente connessa alle mansioni tipiche della propria professione abituale.
Ad esempio, i compensi percepiti dai dottori commercialisti, per lo svolgimento di attività di amministrazione di società ed enti, devono essere sempre qualificati come redditi di lavoro autonomo.
Pertanto, se il compenso relativo alla funzione di amministratore è riconducibile all’attività professionale, verrà emessa una fattura con applicazione dell’Iva e relativa ritenuta d’acconto; altrimenti, l’ente amministrato dovrà assoggettare tali compensi alle ritenute fiscali e previdenziali previste, rilasciare busta paga periodica e la relativa Certificazione unica.
da Dott. Valerio Ottaviani | Mar 15, 2021 | Contabilità, Dichiarazioni fiscali, IRPEF, Regime forfettario, Studio
Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato e rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge. Al regime possono inoltre accedere i soggetti già in attività.
Il regime in esame non prevede una scadenza legata ad un numero di anni di attività o al raggiungimento di una particolare età anagrafica. La sua applicazione, pertanto, è subordinata solo al verificarsi delle condizioni e al possesso dei requisiti prescritti dalla legge.
Vediamo ora gli aspetti principali di questo regime fiscale.
1) Requisiti:
• Possono ricorrere al forfettario tutte le aziende e i professionisti che ottengano ricavi o compensi non superiori a € 65.000 (se si esercitano più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate);
• Hanno sostenuto spese non superiori ad € 20.000 lordi per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori.
2) Tassazione:
Il reddito di chi opera nel regime forfettario è determinato applicando al monte ricavi/compensi, conseguito nel corso dell’anno, un’imposta sostitutiva del 5% (per le nuove attività economiche) o del 15%.
Tuttavia, bisogna tenere conto che al monte ricavi/compensi si dovrà ulteriormente applicare:
• la percentuale prevista dal legislatore in base al codice ATECO dell’attività svolta;
• contributi previdenziali obbligatori per legge (oneri deducibili).
Facciamo un esempio: un avvocato in regime forfetario nel 2020 ha conseguito compensi pari a € 45.000 e pagato contributi previdenziali per € 7.000. Il reddito da tassare sarà pari a: 45.000*78% (indice di redditività del codice ATECO) = 35.100 – 7.000 (contributi previdenziali) = € 28.100.
3) Semplificazioni ai fini IVA:
• Coloro che applicano il regime forfetario non addebitano l’Iva in fattura ai propri clienti e non detraggono l’iva sugli acquisti;
• Non liquidano l’imposta, non la versano, non sono obbligati a presentare la dichiarazione IVA;
• Non devono comunicare all’Agenzia delle entrate le operazioni rilevanti ai fini Iva né quelle effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list;
4) Adempimenti ai fini IVA:
I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l’obbligo di:
• numerare e conservazione delle fatture di acquisto e le bollette doganali;
• certificare i corrispettivi;
• integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa.
da Dott. Valerio Ottaviani | Mar 12, 2021 | Contabilità
Per attenuare gli impatti negativi causati dalla pandemia globale, l’art. 60 del Decreto Legge n. 104 del 2020 ha previsto, per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, la possibilità di non effettuare fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.
La quota di ammortamento non dedotta sarà imputata al conto economico dell’esercizio successivo, prolungando il piano di ammortamento originario di un anno.
Sarà necessario costituire una riserva indisponibile pari all’ammontare della quota di ammortamento non dedotta nell’anno.
La disciplina sulla sospensione degli ammortamenti deve rispettare i principi di trasparenza informativa da assolvere in bilancio. Infatti, chi opterà per la sospensione dovrà darne conto nella nota integrativa, indicando:
– su quali immobilizzazioni e in che misura non sono stati effettuati gli ammortamenti;
– le ragioni che hanno indotto ad avvalersi della deroga;
– l’iscrizione della riserva;
– l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.