Seleziona una pagina

Vendite intracomunitarie a distanza e regime forfettario

Dal 1.07.2021 cambiano le regole Iva sulle vendite intracomunitarie a distanza essendo stato disposto che, al superamento della soglia di 10.000 euro, l’operazione dovrà essere tassata nel Paese di destinazione dei beni, così che non possa essere applicato il regime di franchigia dell’Iva adottato nel Paese di residenza.

Tale disciplina riguarda le seguenti operazioni:

  • le vendite a distanza intracomunitarie di beni;
  • le vendite a distanza di merci importate da territori terzi o Paesi terzi;
  • le cessioni domestiche di beni da parte di soggetti passivi non stabiliti all’interno dell’Unione europea a non soggetti passivi, facilitate tramite l’uso interfacce elettroniche;
  • le forniture di servizi a non soggetti passivi da parte di soggetti passivi non stabiliti all’interno dell’Unione europea o di soggetti passivi stabiliti all’interno dell’Unione europea, ma non nello Stato membro di consumo.

Tuttavia, sarà possibile evitare l’identificazione nel Paese estero avvalendosi del regime semplificato dello sportello unico (Oss). Le dichiarazioni e i versamenti così acquisiti dallo Stato membro di identificazione sono quindi trasmesse ai rispettivi Stati membri di consumo, mediante una rete di comunicazione sicura.

Di conseguenza, ci saranno ripercussioni sulle imprese che adottano il regime forfettario, le quali sono esonerate dall’applicazione dell’Iva sulle operazioni interne, ma dovranno versare quella riguardante le operazioni estere.

Regime Forfettario

Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato e rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge. Al regime possono inoltre accedere i soggetti già in attività.
Il regime in esame non prevede una scadenza legata ad un numero di anni di attività o al raggiungimento di una particolare età anagrafica. La sua applicazione, pertanto, è subordinata solo al verificarsi delle condizioni e al possesso dei requisiti prescritti dalla legge.
Vediamo ora gli aspetti principali di questo regime fiscale.

1) Requisiti:
• Possono ricorrere al forfettario tutte le aziende e i professionisti che ottengano ricavi o compensi non superiori a € 65.000 (se si esercitano più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate);
• Hanno sostenuto spese non superiori ad € 20.000 lordi per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori.

2) Tassazione:
Il reddito di chi opera nel regime forfettario è determinato applicando al monte ricavi/compensi, conseguito nel corso dell’anno, un’imposta sostitutiva del 5% (per le nuove attività economiche) o del 15%.
Tuttavia, bisogna tenere conto che al monte ricavi/compensi si dovrà ulteriormente applicare:
• la percentuale prevista dal legislatore in base al codice ATECO dell’attività svolta;
• contributi previdenziali obbligatori per legge (oneri deducibili).
Facciamo un esempio: un avvocato in regime forfetario nel 2020 ha conseguito compensi pari a € 45.000 e pagato contributi previdenziali per € 7.000. Il reddito da tassare sarà pari a: 45.000*78% (indice di redditività del codice ATECO) = 35.100 – 7.000 (contributi previdenziali) = € 28.100.

3) Semplificazioni ai fini IVA:
• Coloro che applicano il regime forfetario non addebitano l’Iva in fattura ai propri clienti e non detraggono l’iva sugli acquisti;
• Non liquidano l’imposta, non la versano, non sono obbligati a presentare la dichiarazione IVA;
• Non devono comunicare all’Agenzia delle entrate le operazioni rilevanti ai fini Iva né quelle effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list;

4) Adempimenti ai fini IVA:
I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l’obbligo di:
• numerare e conservazione delle fatture di acquisto e le bollette doganali;
• certificare i corrispettivi;
• integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa.