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Dal 1.07.2021 cambiano le regole Iva sulle vendite intracomunitarie a distanza essendo stato disposto che, al superamento della soglia di 10.000 euro, l’operazione dovrà essere tassata nel Paese di destinazione dei beni, così che non possa essere applicato il regime di franchigia dell’Iva adottato nel Paese di residenza.

Tale disciplina riguarda le seguenti operazioni:

  • le vendite a distanza intracomunitarie di beni;
  • le vendite a distanza di merci importate da territori terzi o Paesi terzi;
  • le cessioni domestiche di beni da parte di soggetti passivi non stabiliti all’interno dell’Unione europea a non soggetti passivi, facilitate tramite l’uso interfacce elettroniche;
  • le forniture di servizi a non soggetti passivi da parte di soggetti passivi non stabiliti all’interno dell’Unione europea o di soggetti passivi stabiliti all’interno dell’Unione europea, ma non nello Stato membro di consumo.

Tuttavia, sarà possibile evitare l’identificazione nel Paese estero avvalendosi del regime semplificato dello sportello unico (Oss). Le dichiarazioni e i versamenti così acquisiti dallo Stato membro di identificazione sono quindi trasmesse ai rispettivi Stati membri di consumo, mediante una rete di comunicazione sicura.

Di conseguenza, ci saranno ripercussioni sulle imprese che adottano il regime forfettario, le quali sono esonerate dall’applicazione dell’Iva sulle operazioni interne, ma dovranno versare quella riguardante le operazioni estere.