Seleziona una pagina
Scadenza degli accertamenti per l’anno 2015

Scadenza degli accertamenti per l’anno 2015

Il 26.03.2022 sono definitivamente scaduti i termini di accertamento per l’anno d’imposta 2015, ciò a seguito della sospensione dei termini per l’emergenza Covid-19 prevista dal D.L. 34/2020 e dal D.L. 18/2020.

La sospensione comporterà lo slittamento di 85 giorni dei termini per tutti i periodi d’imposta fino al 2018.

Ad esempio, se la dichiarazione relativa al 2016 è stata regolarmente presentata, il termine di decadenza per l’accertamento risulterebbe il 2022. Tuttavia, avendo l’art. 67 del D.L. 18/2020 portata generale, lo slittamento di 85 giorni si verificherà anche per i periodi successivi al 2015 dunque per tutte le annualità fino al 2018, le scadenze dell’accertamento sono prorogate di 85 giorni, quindi non scadranno al 31.12 dei vari anni.

Fiscalità delle criptovalute

Fiscalità delle criptovalute

Secondo l’Amministrazione Finanziaria, le criptovalute sono assimilabili alle valute estere, con la conseguenza che risulta tassabile il reddito derivante dall’attività di intermediazione nell’acquisto e nella vendita delle stesse.

Per il soggetto persona fisica che fa trading sulle criptovalute, le regole impositive sono quelle dei redditi diversi. Non rileva ai fini dell’Ivafe, visto che non si tratta di investimenti in depositi bancari, ma è comunque necessario compilare il quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale.

 

Fonte: Il Sole 24 Ore

Sostegni-ter convertito in legge

Sostegni-ter convertito in legge

La Camera ha approvato con 312 voti favorevoli e 33 contrari la legge di conversione del Decreto Sostegni ter, che completa così il suo percorso. Nel provvedimento è entrato anche il decreto Frodi, varato a fine febbraio per rivedere la materia dei bonus fiscali e in vigore dal 26.02.2022, che permette ora di effettuare una cessione libera e 2 ulteriori cessioni a banche, intermediari finanziari, assicurazioni e società appartenenti a un gruppo bancario. Un’altra modifica prolunga il termine per trasmettere all’Agenzia delle Entrate la comunicazione delle opzioni di sconto in fattura e cessione dei crediti, che passa dal 7.04 al 29.04.2022.

 

Fonte: Il Sole 24 Ore

Perdita spalmabile anche per il 2021

Perdita spalmabile anche per il 2021

L’art. 3, c. 1-ter della L. 15/2022 estende alle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31.12.2021 la disciplina di sterilizzazione prevista dal D.L. 23/2020: in caso di perdite superiori al terzo del capitale (che non riducano il capitale stesso al di sotto del minimo legale) che non siano assorbite entro l’esercizio successivo, non vi è l’obbligo per l’assemblea di riduzione del capitale.

Analogamente, in caso di perdite superiori al terzo del capitale, che lo riducano al di sotto del minimo legale, si potrà deliberare di rinviare le decisioni imposte dal Codice Civile alla chiusura del 5° esercizio successivo.
Le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31.12.2020 e 2021 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa specificando, in appositi prospetti, la loro origine e le movimentazioni intervenute nell’esercizio.

Fonte: Italia Oggi

Indebita compensazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza 7615/2022, ha distinto in due violazioni l’indebita compensazione:

  • per il reato di indebita compensazione di crediti inesistenti, la falsità dimostra la volontà del
    contribuente di frodare l’erario;
  • per i crediti non spettanti occorre la prova della consapevolezza dell’inutilizzabilità.

Per il credito inesistente (art. 13, c. 5 D. Lgs. 471/1997) devono ricorrere due requisiti:

  • mancanza del presupposto costitutivo (il credito non emerge dai dati contabili, finanziari o
    patrimoniali del contribuente);
  • l’inesistenza non deve essere riscontrabile con controlli automatizzati o formali dei dati in anagrafe
    tributaria.

 

Fonte: Il Sole 24 Ore