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Perdita spalmabile anche per il 2021

Perdita spalmabile anche per il 2021

L’art. 3, c. 1-ter della L. 15/2022 estende alle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31.12.2021 la disciplina di sterilizzazione prevista dal D.L. 23/2020: in caso di perdite superiori al terzo del capitale (che non riducano il capitale stesso al di sotto del minimo legale) che non siano assorbite entro l’esercizio successivo, non vi è l’obbligo per l’assemblea di riduzione del capitale.

Analogamente, in caso di perdite superiori al terzo del capitale, che lo riducano al di sotto del minimo legale, si potrà deliberare di rinviare le decisioni imposte dal Codice Civile alla chiusura del 5° esercizio successivo.
Le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31.12.2020 e 2021 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa specificando, in appositi prospetti, la loro origine e le movimentazioni intervenute nell’esercizio.

Fonte: Italia Oggi

Compenso al professionista amministratore di società

L’Agenzia delle Entrate ha precisato quali sono i criteri per individuare la qualifica fiscale dei compensi percepiti dai professionisti nel momento in cui, oltre all’attività professionale, ricoprono anche il ruolo di amministratori in una società.
Elemento fondamentale, per stabilire se sussiste o meno una connessione tra l’attività di collaborazione e quella di lavoro autonomo esercitata, è la conoscenza tecnica-giuridica direttamente collegata all’attività di lavoro autonomo, esercitata abitualmente.

I compensi percepiti dal professionista vanno a far parte del reddito professionale quando ricorre una delle seguenti circostanze:
1) Gli ordinamenti professionali comprendono, all’interno del novero delle mansioni esercitabili, l’attività di amministrazione o gestione di azienda;
2) Anche in assenza di tale previsione all’interno dell’ordinamento professionale, il professionista svolge l’incarico di amministratore di una società o di un ente che esercita un’attività oggettivamente connessa alle mansioni tipiche della propria professione abituale.

Ad esempio, i compensi percepiti dai dottori commercialisti, per lo svolgimento di attività di amministrazione di società ed enti, devono essere sempre qualificati come redditi di lavoro autonomo.

Pertanto, se il compenso relativo alla funzione di amministratore è riconducibile all’attività professionale, verrà emessa una fattura con applicazione dell’Iva e relativa ritenuta d’acconto; altrimenti, l’ente amministrato dovrà assoggettare tali compensi alle ritenute fiscali e previdenziali previste, rilasciare busta paga periodica e la relativa Certificazione unica.

Web tax

La Web tax colpisce il fatturato delle imprese che operano in rete effettuando delle transazioni digitali. Il versamento della tassa sulla fornitura di servizi digitali è previsto per il 16 marzo 2021, mentre la relativa dichiarazione va presentata entro il successivo 30 aprile.

La web tax italiana è pari al 3% dei ricavi delle aziende digitali che presentano i seguenti requisiti:
a) fatturano almeno 750 milioni di euro;
b) hanno ricavi derivanti da servizi digitali realizzati in Italia pari a 5,5 milioni di euro.

L’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo per il versamento in F24 dell’imposta sui servizi digitali:
– codice tributo 2700 “Imposta sui servizi digitali” (Ist);
– codice tributo 2701 “Interessi”;
– codice tributo 2701 “Sanzioni”.

Utilizzo del credito IVA

Per coloro che inviano la dichiarazione Iva entro il 28.02.2021 non è necessario presentare la LIPE riferita al IV trimestre 2020. Oltre tale data è possibile inviare la dichiarazione Iva fino al 30.04.2021, a condizione però che entro il 28.02.2021 venga inviata la LIPE del IV trimestre 2020.

Dalla dichiarazione Iva 2021 può emergere un eventuale credito, che potrà essere utilizzato a compensazione in due maniere differenti:
1) Liberamente entro i 5.000,00 euro;
2) Con due vincoli oltre i 5.00,00 euro:
• Dotare la dichiarazione Iva di visto di conformità;
• Attendere 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione Iva .

Riguardo al visto di conformità, questo può non rivelarsi necessario se il contribuente ha raggiunto nel 2019 un punteggio di affidabilità pari a 8, e/o 8.5 quale media degli anni 2018 e 2019.

Vediamo due esempi:
– Il soggetto A nel 2018 ha conseguito un punteggio ISA di 7, e nel 2019 un punteggio pari a 8: potrà non apporre il visto grazie alla presenza dell’8 nel 2019;
– Il soggetto B nel 2018 ha conseguito un punteggio ISA di 9 nel 2018, e di 7 nel 2019: sebbene la media sia 8, dovrà comunque apporre il visto, in quanto non ha raggiunto un punteggio pari a 8 nel 2019 e la media risulta comunque inferiore a 8.5.

Diverso è il caso in cui si volesse richiedere il credito a rimborso (condizione necessaria è che il credito sia superiore a 2.582,28 euro):
1) Entro i 30.000,00 euro senza necessità di apporre né visto né garanzia;
2) Oltre i 30.000,00 euro apponendo o visto o garanzia, attestazione delle società e degli enti operativi, e attestazione di alcuni requisiti patrimoniali.

Vidimazione libri sociali

Il 16 marzo 2021 è la data entro la quale bisogna effettuare il pagamento, tramite modello F24, della tassa annuale di vidimazione dei libri sociali obbligatori, numerati e vidimati da un notaio o dalla Camera di Commercio.
I soggetti obbligati ad effettuare il versamento sono le società di capitali, le società a responsabilità limitata (SRL e SRLS), le società per azioni e le società in accomandita per azioni.