Seleziona una pagina

L’Agenzia delle Entrate ha precisato quali sono i criteri per individuare la qualifica fiscale dei compensi percepiti dai professionisti nel momento in cui, oltre all’attività professionale, ricoprono anche il ruolo di amministratori in una società.
Elemento fondamentale, per stabilire se sussiste o meno una connessione tra l’attività di collaborazione e quella di lavoro autonomo esercitata, è la conoscenza tecnica-giuridica direttamente collegata all’attività di lavoro autonomo, esercitata abitualmente.

I compensi percepiti dal professionista vanno a far parte del reddito professionale quando ricorre una delle seguenti circostanze:
1) Gli ordinamenti professionali comprendono, all’interno del novero delle mansioni esercitabili, l’attività di amministrazione o gestione di azienda;
2) Anche in assenza di tale previsione all’interno dell’ordinamento professionale, il professionista svolge l’incarico di amministratore di una società o di un ente che esercita un’attività oggettivamente connessa alle mansioni tipiche della propria professione abituale.

Ad esempio, i compensi percepiti dai dottori commercialisti, per lo svolgimento di attività di amministrazione di società ed enti, devono essere sempre qualificati come redditi di lavoro autonomo.

Pertanto, se il compenso relativo alla funzione di amministratore è riconducibile all’attività professionale, verrà emessa una fattura con applicazione dell’Iva e relativa ritenuta d’acconto; altrimenti, l’ente amministrato dovrà assoggettare tali compensi alle ritenute fiscali e previdenziali previste, rilasciare busta paga periodica e la relativa Certificazione unica.