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Proroga attività di riscossione dell’Agenzia della riscossione

Con un Comunicato stampa del 30.04.2021 il Ministero dell’economia ha preannunciato la proroga al 31.05.2021 del termine di sospensione delle attività di riscossione.

Tale sospensione riguarda tutti i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento affidati all’Agenzia della riscossione nonché l’invio di nuove cartelle e la possibilità per l’Ente di avviare procedure cautelari o esecutive come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.

Proroga versamento Ta.Ri.

In data 08.03.2021 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha prorogato la scadenza fino al 1 Luglio 2021 del pagamento della Ta.Ri. e della Tefa, unificando i pagamenti tramite la piattaforma per i versamenti nei confronti della Pubblica Amministrazione (PagoPa).

Proroga versamenti all’Agenzia della Riscossione e stralcio debiti dal 2000 al 2010

È previsto un periodo di sospensione fino al 30 aprile 2021 per il versamento delle somme derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.

Inoltre, le rate della rottamazione ter, del saldo e stralcio scadenti nell’anno 2020, possono essere versate integralmente entro il 31 luglio 2021, mentre le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 possono essere versate entro il 30 novembre 2021 (sono riconosciuti 5 giorni di tolleranza).

Il comma 4 prevede la cancellazione automatica dei debiti di importo residuo fino a 5.000 euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) risultanti da singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2010 (anche se ricompresi nelle varie forme di rottamazione):

– alle persone fisiche che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro;

– ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

Zona rossa: Chiusure delle attività

Nella speranza di poter essere utile, riporto di seguito l’email inviata ai Clienti dello studio circa il passaggio del Lazio in zona rossa e dunque di avviso circa le relative chiusure delle attività:

A tutti i Clienti.

A partire dal lunedì 15 marzo 2021 la regione Lazio sarà in zona rossa: ciò comporta una serie di conseguenze sul commercio che andrò a sintetizzare in questa email così da dipanare tutti i dubbi in relazione alle Vostre attività.

In particolare, Vi riporto i principali articoli del DPCM 02.03.2021:

  • l’art. 43 sancisce l’obbligo di didattica a distanza per le scuole di ogni ordine e grado: ciò dunque comporta per gli asili nido privati la chiusura;
  • l’art. 45 sospende tutte le attività di commercio al dettaglio ad esclusione di quelle alimentari e di generi di prima necessità (supermercati, tabaccherie) indicate nell’allegato a questa email che Vi chiedo di leggere al fine di verificare la Vostra inclusione, volendo riportane alcuni, possono rimanere aperte le attività con i seguenti codici ATECO:
    • commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;
    • commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio;
    • commercio al dettaglio di biancheria personale;
    • commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;
  • l’art. 46 sospende tutte le attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) concedendo:
    • ai ristoranti la consegna a domicilio fino alle 22;
    • ai bar la consegna a domicilio fino alle 18;
  • l’art. 47 sospende tutte le attività inerenti i c.d. “servizi alla persona” (parrucchieri, estetisti, ecc) con alcune specifiche esclusioni (tintorie, pompe funebri, ecc).

Tutte le altre attività che non rientrano nella definizione di “commercio al dettaglio” (professionisti, agenzie immobiliari, periti assicurativi, artigiani, imprese e società edili) non hanno alcun obbligo di chiusura e possono proseguire nello svolgimento della propria attività lavorativa.

Saluti.

Valerio Ottaviani