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La Corte di Cassazione, con la sentenza 7615/2022, ha distinto in due violazioni l’indebita compensazione:

  • per il reato di indebita compensazione di crediti inesistenti, la falsità dimostra la volontà del
    contribuente di frodare l’erario;
  • per i crediti non spettanti occorre la prova della consapevolezza dell’inutilizzabilità.

Per il credito inesistente (art. 13, c. 5 D. Lgs. 471/1997) devono ricorrere due requisiti:

  • mancanza del presupposto costitutivo (il credito non emerge dai dati contabili, finanziari o
    patrimoniali del contribuente);
  • l’inesistenza non deve essere riscontrabile con controlli automatizzati o formali dei dati in anagrafe
    tributaria.

 

Fonte: Il Sole 24 Ore

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