La Corte di Cassazione, con la sentenza 7615/2022, ha distinto in due violazioni l’indebita compensazione:
- per il reato di indebita compensazione di crediti inesistenti, la falsità dimostra la volontà del
contribuente di frodare l’erario; - per i crediti non spettanti occorre la prova della consapevolezza dell’inutilizzabilità.
Per il credito inesistente (art. 13, c. 5 D. Lgs. 471/1997) devono ricorrere due requisiti:
- mancanza del presupposto costitutivo (il credito non emerge dai dati contabili, finanziari o
patrimoniali del contribuente); - l’inesistenza non deve essere riscontrabile con controlli automatizzati o formali dei dati in anagrafe
tributaria.
Fonte: Il Sole 24 Ore