Il trattamento fiscale del differenziale (agio) derivante dalla cessione di bonus edilizi è stato oggetto di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate a seguito delle modifiche introdotte dalla riforma del 2024. I chiarimenti riguardano il caso dell’acquisto di crediti d’imposta derivanti da bonus edilizi da parte di associazioni professionali, con riferimento sia al reddito di lavoro autonomo sia alla base imponibile IRAP.
Nuovo regime applicabile dal 2024
A partire dal 1° gennaio 2024, in conseguenza dell’introduzione del principio di onnicomprensività del reddito di lavoro autonomo, il differenziale tra:
- valore nominale del credito d’imposta;
- costo di acquisto del credito;
diventa fiscalmente rilevante.
Effetti fiscali
- Il costo di acquisto del credito è deducibile nel periodo d’imposta in cui viene sostenuto, secondo il principio di cassa.
- Il valore nominale del credito costituisce componente positiva di reddito nel momento dell’effettivo utilizzo in compensazione.
Rilevanza ai fini IRAP
Poiché la base imponibile IRAP delle associazioni professionali segue i criteri delle imposte sui redditi, i componenti positivi e negativi sopra descritti assumono rilievo anche ai fini IRAP, a partire dal 2024.
Crediti acquistati prima del 2024
Per i crediti d’imposta acquistati negli anni precedenti (ad esempio 2022 e 2023) continua ad applicarsi il regime di non imponibilità.
In particolare:
- le quote di compensazione utilizzate dal 2024 in poi;
- relative a crediti acquistati prima del 1° gennaio 2024;
non concorrono alla formazione del reddito, né ai fini IRPEF né ai fini IRAP.
Sintesi del trattamento fiscale
- Crediti acquistati dal 2024: il differenziale è imponibile ai fini del reddito di lavoro autonomo e rileva anche ai fini IRAP.
- Crediti acquistati fino al 2023: resta confermata l’esclusione da imposizione, anche se utilizzati in compensazione negli anni successivi.





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