Rottamazione-quinquies: pubblicate le FAQ dell’Agenzia Entrate-Riscossione

da | Mag 13, 2026 | Accertamenti, Agenzia delle Entrate, Studio | 0 commenti

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La Legge n. 199/2025 introduce la cosiddetta “Rottamazione-quinquies”, una misura che consente di regolarizzare i debiti affidati all’Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Le FAQ pubblicate dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione in data 30 aprile 2026 chiariscono gli aspetti principali della definizione agevolata.

Quali debiti possono essere inclusi

La misura riguarda:

  • imposte derivanti da controlli automatici e formali delle dichiarazioni annuali;
  • contributi previdenziali INPS, esclusi quelli derivanti da accertamento;
  • multe stradali irrogate esclusivamente dalle Prefetture;
  • carichi già oggetto di precedenti rottamazioni per i quali si è decaduti dai benefici.

Restano invece esclusi:

  • debiti verso enti locali e regioni (ad esempio IMU, TARI e bollo auto);
  • multe della polizia locale;
  • carichi derivanti da accertamenti dell’Agenzia delle Entrate.

I vantaggi previsti

Con la Rottamazione-quinquies il contribuente è tenuto a versare:

  • la quota capitale;
  • il rimborso delle spese per procedure esecutive;
  • i diritti di notifica.

Non sono invece dovuti:

  • sanzioni;
  • interessi di mora;
  • aggio.

Per le multe stradali, l’agevolazione riguarda esclusivamente interessi e aggio.

Scadenze e modalità di adesione

La domanda di adesione deve essere presentata entro il 30 aprile 2026, esclusivamente in modalità telematica tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. L’ente comunicherà l’accoglimento o l’eventuale diniego entro il 30 giugno 2026.

Modalità di pagamento

Il pagamento può avvenire:

In un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026. Oppure a rate fino a massimo di 54 rate bimestrali distribuite in 9 anni, con:

  • interesse del 3% annuo dal 1° agosto 2026;
  • importo minimo della rata pari a 100 euro.

Quando si perde il beneficio

La decadenza dalla definizione agevolata si verifica:

  • in caso di mancato pagamento della rata unica o della prima rata;
  • nel caso di piano rateale, al mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, oppure dell’ultima rata.

Effetti della presentazione della domanda

Con la presentazione dell’istanza:

  • vengono sospesi nuovi fermi amministrativi e ipoteche;
  • si bloccano le procedure esecutive non ancora arrivate al primo incanto;
  • il contribuente non è più considerato inadempiente ai fini del rilascio del DURC.

Written by Valerio Ottaviani

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