Aggiornamento normativo e giurisprudenziale
Lo Studio informa che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza del 30 aprile 2026 (causa C-544/2024), ha chiarito il ruolo degli interessi moratori nell’ambito della riscossione dell’IVA, confermandone la funzione di contrasto all’evasione fiscale e di garanzia dell’integrale riscossione del tributo. Secondo la Corte, gli interessi di mora rappresentano uno strumento legittimo e necessario, configurandosi come un onere finanziario proporzionato al ritardo nel pagamento e non come una sanzione di natura punitiva.
Natura degli interessi moratori
La pronuncia evidenzia che gli interessi di mora non hanno carattere “penale” o repressivo. La loro funzione è invece:
- preventiva, in quanto incentivano il pagamento tempestivo dell’imposta;
- compensativa, poiché risarciscono lo Stato per il danno finanziario derivante dal ritardo nel versamento dell’IVA.
Legittimità del tasso fisso
La Corte ha inoltre ritenuto compatibile con il diritto europeo una normativa nazionale che preveda criteri di calcolo degli interessi indipendenti dalla gravità dell’infrazione commessa dal contribuente. Tale impostazione garantisce uniformità applicativa e certezza del diritto nell’ambito della riscossione tributaria.
Limiti alla discrezionalità dell’Amministrazione
Secondo quanto chiarito dalla decisione europea, l’Amministrazione finanziaria non può ridurre discrezionalmente il tasso degli interessi né rinunciare alla riscossione, salvo i casi espressamente previsti dalla legge. Questa rigidità normativa è finalizzata a garantire:
- la parità di trattamento tra i contribuenti;
- la certezza del diritto;
- l’assenza di decisioni arbitrarie da parte dell’autorità fiscale.
Principio di proporzionalità
La Corte ritiene il sistema conforme al principio di proporzionalità, poiché l’onere economico sostenuto dal contribuente risulta direttamente collegato alla durata del ritardo nel pagamento. Il sistema mantiene inoltre criteri di equità grazie alla previsione di esenzioni, totali o parziali, in specifiche situazioni, quali:
- assenza di colpa;
- cause indipendenti dalla volontà del soggetto passivo





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