I commi 35–40 ripropongono il regime temporaneo delle cessioni e assegnazioni agevolate di beni ai soci, consentendo alle società commerciali di beneficiare di un trattamento fiscale di favore in caso di trasferimento di determinati beni ai soci. La misura si applica alle assegnazioni o cessioni effettuate entro il 30 settembre 2026.
Beni agevolabili
Possono rientrare nel regime agevolato i beni non strumentali, in particolare:
- immobili;
- beni mobili registrati.
I beni devono essere assegnati o ceduti ai soci dalla società che ne detiene la proprietà.
Imposta sostitutiva sulle assegnazioni e cessioni
Per le operazioni agevolate, è prevista l’applicazione di un’imposta sostitutiva calcolata sulla differenza tra il valore normale del bene e il relativo costo fiscalmente riconosciuto, nelle seguenti misure:
- 8% per le società operative;
- 10,5% per le società non operative.
Riserve in sospensione d’imposta
Le riserve in sospensione d’imposta che vengono annullate per effetto:
- dell’assegnazione dei beni ai soci;
- oppure della trasformazione della società,
sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13%.
Modalità e scadenze di versamento
L’imposta sostitutiva deve essere versata mediante modello F24, in due rate:
- prima rata, pari al 60% dell’imposta dovuta, entro il 30 settembre 2026;
- seconda rata, pari al restante 40%, entro il 30 novembre 2026.
Imposte indirette sui trasferimenti ai soci
Per le assegnazioni e cessioni agevolate trovano applicazione anche specifiche agevolazioni sulle imposte indirette:
- l’imposta di registro, se dovuta, si applica con aliquota ridotta alla metà, passando dal 3% all’1,5%;
- le imposte ipotecarie e catastali sono dovute in misura fissa pari a 200 euro.





0 commenti