Diritto alla detrazione IVA anche con fattura ricevuta nell’anno successivo

da | Feb 26, 2026 | fatture elettroniche, Studio | 0 commenti

www.freepik.com

La Corte UE valorizza il principio di neutralità e riduce il peso dei formalismi

Una svolta giurisprudenziale significativa arriva dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza C-689/24 dell’11 febbraio 2026), in materia di diritto alla detrazione IVA .La decisione stabilisce che, per esercitare il diritto alla detrazione, è sufficiente il possesso della fattura, anche se questa viene ricevuta in un periodo d’imposta successivo a quello in cui l’imposta è diventata esigibile (ossia quando l’operazione è stata effettuata).

Il principio affermato dalla Corte UE

Secondo la Corte:

  • Il diritto alla detrazione nasce nel momento in cui l’imposta diventa esigibile;
  • Il suo esercizio è subordinato al possesso della fattura

È quindi possibile “retro-imputare” la detrazione al periodo di competenza (ad esempio il 2025), purché la fattura venga ricevuta in tempo utile prima della presentazione della dichiarazione annuale relativa a quell’anno. In questo modo vengono messi in secondo piano i formalismi temporali, privilegiando il principio di neutralità dell’IVA ed evitando che il contribuente sia penalizzato finanziariamente per ritardi documentali non a lui imputabili.

L’orientamento precedente dell’Amministrazione finanziaria

L’orientamento dell’Amministrazione finanziaria italiana è stato fino ad oggi particolarmente rigido: se una fattura relativa a un acquisto del 2025 veniva ricevuta nel 2026, si tendeva a negare la detrazione per l’anno di competenza dell’operazione. La sentenza europea segna quindi un importante cambio di prospettiva.

Il ruolo della fatturazione elettronica

Nel contesto italiano, caratterizzato dall’obbligo di fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SdI), la pronuncia assume una rilevanza ancora più concreta.

Con la fattura elettronica:

  • esiste una data di ricezione certa e certificata dallo Stato;
  • si elimina ogni ambiguità burocratica sulla data di effettivo possesso del documento

La decisione spinge verso una visione più sostanziale che formale: se l’operazione è reale e la fattura esiste (ed è tracciata digitalmente), il diritto del contribuente a non pagare un’imposta non dovuta deve essere garantito. La possibilità di recuperare l’IVA anche in presenza di un disallineamento temporale rispetto alla liquidazione periodica riduce il contenzioso e si allinea al principio europeo di non ostacolare l’attività d’impresa con eccessivi formalismi.

Written by Valerio Ottaviani

Related Posts

Accisa sull’energia elettrica: nuove modalità di determinazione, liquidazione e versamento

Accisa sull’energia elettrica: nuove modalità di determinazione, liquidazione e versamento

Con il Decreto Ministeriale 10 marzo 2026 sono state definite le modalità attuative per la revisione del sistema di determinazione, liquidazione e versamento dell’accisa sull’energia elettrica, in attuazione delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 43 del...

leggi tutto

0 commenti

Invia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *