L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026, ha fornito chiarimenti organici sulla disciplina fiscale applicabile agli Enti del Terzo Settore (ETS) iscritti al RUNTS, alla luce delle disposizioni contenute nel Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017). Le nuove regole si applicano agli enti iscritti al RUNTS a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (generalmente dal 1° gennaio 2026).
Inquadramento normativo
Il Codice del Terzo Settore disciplina gli enti privati che perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale senza scopo di lucro. La circolare chiarisce che:
- Il CTS non sostituisce integralmente il TUIR;
- Le disposizioni del TUIR continuano ad applicarsi in quanto compatibili e ove non diversamente previsto dal Codice;
- L’iscrizione al RUNTS ha effetto costitutivo della qualifica di ETS ed è condizione necessaria per accedere ai benefici fiscali.
Le attività degli Enti del Terzo Settore
Il Codice distingue tre tipologie di attività:
1. Attività di interesse generale: Devono essere esercitate in via esclusiva o principale per il perseguimento delle finalità istituzionali.
2. Attività diverse sono ammesse se:
- previste dallo statuto;
- secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.
Sono considerate “secondarie” se:
- i ricavi non superano il 30% delle entrate complessive, oppure
- non superano il 66% dei costi complessivi (inclusi i costi figurativi dei volontari iscritti nel registro).
3. Raccolta fondi possono essere effettuata anche in forma organizzata e continuativa per finanziare le attività di interesse generale.
Qualificazione fiscale: criteri di commercialità
Uno dei principali chiarimenti riguarda la distinzione tra ETS commerciali e non commerciali. Le attività di interesse generale si considerano non commerciali se:
- svolte gratuitamente, oppure
- con corrispettivi che non superano i costi effettivi maggiorati del 6%.
Se i ricavi superano i costi oltre il 6% per tre periodi d’imposta consecutivi, l’attività assume natura commerciale.
Valutazione dei costi
Nel calcolo dei costi possono essere inclusi anche:
- i costi figurativi relativi ai volontari,
- determinati sulla base dei contratti collettivi nazionali.
Mutamento di qualifica
Il passaggio da ente non commerciale a commerciale opera dal periodo d’imposta in cui avviene il superamento dei limiti previsti.
Regimi fiscali e agevolazioni
La circolare fornisce chiarimenti anche su specifiche agevolazioni:
- Contributi pubblici: non concorrono alla formazione del reddito degli ETS non commerciali se erogati per lo svolgimento di attività di interesse generale.
- Attività verso associati: non si considerano commerciali se rese in conformità alle finalità istituzionali e senza corrispettivi specifici; le quote associative non concorrono al reddito.
- Regimi forfetari: previsti regimi specifici per ETS non commerciali, con agevolazioni rafforzate per Organizzazioni di Volontariato (OdV) e Associazioni di Promozione Sociale (APS).
- Imprese sociali: eliminato l’effetto “imposta su imposta”, al fine di evitare un carico fiscale superiore al 24% e favorire l’accantonamento degli utili a riserva.
Obbligo di non lucratività
Resta fermo il divieto assoluto di distribuzione, anche indiretta, di utili.Si presume distribuzione indiretta, ad esempio, quando:
-
i compensi ai lavoratori superano del 40% quelli previsti dai contratti collettivi per le medesime qualifiche.
Decorrenza delle nuove regole
Le disposizioni fiscali del Titolo X del CTS si applicano agli enti iscritti al RUNTS dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Con l’operatività del nuovo regime:
- cessano le precedenti agevolazioni previste per le ONLUS;
- vengono meno i precedenti regimi specifici per OdV e APS, sostituiti dalla nuova disciplina organica.
Assistenza e consulenza per ETS
Il corretto inquadramento fiscale degli Enti del Terzo Settore richiede un’attenta analisi:
- dello statuto;
- della tipologia di attività svolte;
- della composizione dei proventi;
- del rispetto dei parametri quantitativi previsti dalla normativa.
Lo Studio offre supporto nella verifica della qualifica fiscale dell’ente, nell’analisi dei requisiti di non commercialità e nell’adeguamento alla nuova disciplina applicabile dal 2026.





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