Un lavoratore residente fiscalmente in Italia che svolge attività lavorativa all’estero può dedurre dal reddito complessivo i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati all’estero, anche quando il reddito di lavoro dipendente è determinato secondo il regime delle retribuzioni convenzionali.Il chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 5 del 9 marzo 2026, che ha confermato la possibilità di dedurre tali contributi in presenza di determinate condizioni.
Regime delle retribuzioni convenzionali
I lavoratori residenti in Italia che svolgono attività lavorativa all’estero per più di 183 giorni nell’arco dell’anno possono determinare il reddito di lavoro dipendente utilizzando le retribuzioni convenzionali, previste dall’art. 51, comma 8-bis del TUIR. Questo regime prevede che la base imponibile non sia calcolata sul reddito effettivamente percepito, ma su un valore convenzionale stabilito annualmente.
Deducibilità dei contributi previdenziali
Secondo l’Agenzia delle Entrate, il fatto che il reddito venga determinato con criteri convenzionali non impedisce la deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati all’estero. La deducibilità è infatti riconosciuta dall’articolo 10, comma 1, lettera e) del TUIR, che consente di dedurre dal reddito complessivo i contributi versati in ottemperanza a disposizioni di legge.
Motivazioni del chiarimento
L’Agenzia ha precisato che, nel regime delle retribuzioni convenzionali, i contributi previdenziali non vengono sottratti direttamente dal reddito di lavoro dipendente. Proprio per questo motivo è possibile dedurli successivamente dal reddito complessivo, evitando che il lavoratore venga tassato su somme che non rappresentano un reddito effettivamente disponibile. Questo orientamento si inserisce anche nel solco della giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha evidenziato come la deduzione dei contributi obbligatori rappresenti un principio generale del sistema fiscale.
Indicazione nella dichiarazione dei redditi
Per poter usufruire della deduzione, il contribuente deve:
- disporre della documentazione rilasciata dal datore di lavoro estero che attesti il versamento dei contributi;
- indicare tali importi nella dichiarazione dei redditi, nel rigo E21 del modello 730 (o nel quadro corrispondente del modello Redditi).





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