Negli ultimi anni si sta assistendo a un progressivo irrigidimento dell’orientamento giurisprudenziale in materia di responsabilità dei professionisti, in particolare commercialisti e intermediari, nelle violazioni tributarie commesse dai propri clienti.
Secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 5638 del 12 marzo 2026, il professionista può essere chiamato a rispondere in concorso delle violazioni fiscali della società cliente anche nel caso in cui il suo intervento si sia limitato alla sola trasmissione telematica della dichiarazione.
La Corte ha chiarito che la posizione professionale del consulente comporta comunque un obbligo di controllo. In particolare, il commercialista è tenuto a verificare la coerenza tra le scritture contabili della società e i dati contenuti nella dichiarazione trasmessa, nonché la conformità degli stessi alle norme di legge.
Questo orientamento rappresenta un cambiamento significativo rispetto al passato. In precedenza, infatti, la giurisprudenza tendeva a escludere la responsabilità dei soggetti esterni alla società, ritenendo che le sanzioni amministrative dovessero gravare esclusivamente sull’ente. Oggi, invece, la Cassazione adotta un’impostazione più rigorosa, secondo cui tale esclusione opera soltanto nei rapporti interni alla società, senza escludere la responsabilità del professionista esterno nei casi di concorso.
La responsabilità del professionista può configurarsi anche quando non vi sia una partecipazione diretta alla violazione. È sufficiente che il comportamento del consulente, anche sotto forma di omissione, abbia contribuito o agevolato la realizzazione dell’illecito fiscale.
Alla luce di questo scenario, emerge con chiarezza come il ruolo del professionista richieda un livello sempre più elevato di attenzione e diligenza nello svolgimento delle attività, anche in presenza di incarichi apparentemente limitati, come la semplice trasmissione delle dichiarazioni.





0 commenti