Le recenti modifiche al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), introdotte con il Decreto 13 gennaio 2026 e pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2026, rappresentano un aggiornamento rilevante per tutti gli enti del Terzo Settore. L’intervento normativo si inserisce nel percorso di adeguamento alle riforme del Codice del Terzo Settore intervenute tra il 2024 e il 2025 e mira, allo stesso tempo, a migliorare l’efficienza dei processi informatici.
Uno degli aspetti più significativi riguarda le modalità operative del Registro, con un forte impulso alla digitalizzazione. Le comunicazioni tra gli uffici del RUNTS e gli enti devono avvenire prioritariamente tramite il sistema informatico, consolidando il canale telematico come strumento principale di gestione. In quest’ottica, viene introdotta anche una semplificazione delle procedure, consentendo ai legali rappresentanti di conferire una delega telematica a soggetti incaricati per la compilazione, sottoscrizione e invio delle domande di iscrizione. In caso di trasferimento della sede in un’altra Regione o Provincia Autonoma, la pratica viene automaticamente gestita dall’ufficio territorialmente competente della nuova sede.
Le novità riguardano anche il tema della personalità giuridica e della consistenza patrimoniale degli enti. Le procedure per il riconoscimento della personalità giuridica vengono estese anche ai comitati, ampliando così la platea dei soggetti interessati. Per quanto riguarda la dimostrazione del patrimonio minimo, è ora possibile utilizzare anche un assegno circolare non trasferibile intestato all’ente. Inoltre, qualora l’ente sia dotato di organo di controllo o revisione legale, la relazione giurata può essere sostituita da una situazione patrimoniale aggiornata, accompagnata dalla relazione del revisore che ne attesti la correttezza.
Particolare attenzione viene posta anche agli obblighi di trasparenza e deposito degli atti. Oltre al bilancio d’esercizio, gli enti sono tenuti a depositare le relazioni dell’organo di controllo e del revisore, mentre per le fondazioni è richiesta anche la delibera di approvazione. Per gli enti dotati di personalità giuridica, le modifiche statutarie e le operazioni straordinarie acquistano efficacia solo con l’iscrizione nel RUNTS. Rimane inoltre fermo l’obbligo di aggiornare i dati entro 30 giorni da ogni variazione, come nel caso di modifiche agli amministratori o ai recapiti ufficiali.
Un altro ambito oggetto di intervento riguarda la cancellazione dal Registro e la gestione del patrimonio residuo. Viene introdotta una nuova ipotesi di cancellazione su istanza di parte in caso di scioglimento dell’ente, purché sia attestata l’assenza di rapporti giuridici non definiti. Tuttavia, la procedura non risulta immediata: prima della cancellazione è necessario acquisire il parere preventivo dell’ufficio competente sulla devoluzione del patrimonio residuo. Inoltre, una volta cancellati dal RUNTS, gli enti non possono più utilizzare acronimi quali “ODV”, “APS” o “ETS” nella denominazione o nei rapporti con terzi.
Infine, il decreto interviene anche su alcune disposizioni specifiche e sulle scadenze. Viene regolata in modo più preciso la migrazione tra la sezione “Imprese sociali” del Registro delle Imprese e le sezioni del RUNTS, garantendo la continuità dell’iscrizione. Alcuni termini per l’adeguamento ai nuovi requisiti e per le procedure transitorie sono stati fissati o allineati alla data del 31 marzo 2026.
Le modifiche introdotte rendono evidente come il RUNTS stia evolvendo verso un sistema sempre più strutturato e digitalizzato, con obblighi più puntuali ma anche strumenti operativi più chiari per gli enti. Per i soggetti interessati diventa quindi fondamentale monitorare attentamente gli adempimenti richiesti e le scadenze previste, al fine di garantire una corretta gestione amministrativa e normativa.





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