L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 87 del 30 marzo 2026, ha fornito importanti chiarimenti in merito al rapporto tra regime forfettario e Concordato Preventivo Biennale (CPB), con particolare riferimento al superamento delle soglie di ricavi o compensi.
In particolare, viene confermato che il CPB, per i contribuenti che vi hanno aderito in qualità di forfettari, è strettamente legato alle regole e ai limiti propri di tale regime. Di conseguenza, anche nel caso in cui il contribuente passi successivamente al regime semplificato, continuano ad applicarsi le condizioni di cessazione previste per i forfettari.
Uno degli aspetti centrali riguarda le soglie di ricavi. Se nel corso dell’anno i compensi superano i 100.000 euro, il contribuente esce dal regime forfettario, ma il concordato resta comunque valido per l’anno in corso. Diversamente, qualora i ricavi o compensi superino i 150.000 euro – soglia determinata come limite forfettario maggiorato del 50% – il Concordato Preventivo Biennale cessa immediatamente di avere efficacia nello stesso periodo d’imposta.
In tale circostanza, il contribuente è tenuto a determinare il reddito secondo le regole ordinarie del regime applicabile (semplificato o ordinario) e non può più beneficiare della tassazione agevolata prevista dal concordato.
Il principio espresso dall’Agenzia è quello della coerenza: non è possibile mantenere i benefici del concordato “forfettario” in presenza di variazioni rilevanti del volume d’affari che eccedono i limiti previsti per tale regime.
Alla luce di tali chiarimenti, diventa fondamentale monitorare con attenzione l’andamento dei ricavi durante l’anno, al fine di evitare effetti fiscali immediati e potenzialmente penalizzanti derivanti dalla cessazione del CPB.





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