Un importante chiarimento in materia di rimborso IVA arriva dalla Corte di Cassazione, che con l’ordinanza n. 9639 del 15 aprile 2026 ha stabilito che, ai fini del calcolo dell’aliquota media, devono essere incluse anche le operazioni effettuate in regime di reverse charge.
La pronuncia nasce da una controversia tra l’Agenzia delle Entrate e una società, alla quale era stato contestato un rimborso IVA ritenuto indebito. Secondo l’Amministrazione finanziaria, nel calcolo dell’aliquota media erano state incluse operazioni non rilevanti, con conseguente errata determinazione del credito.
La Suprema Corte ha però respinto il ricorso dell’Agenzia, confermando la correttezza del comportamento del contribuente. In particolare, i giudici hanno chiarito che, in base all’articolo 30 del D.P.R. n. 633/1972, nel calcolo dell’aliquota media devono essere considerate tutte le operazioni registrate, comprese quelle soggette a inversione contabile (reverse charge).
La normativa prevede che il rimborso IVA spetti quando l’aliquota media sugli acquisti risulta superiore a quella applicata sulle operazioni attive, maggiorata del 10%. In tale contesto, l’inclusione delle operazioni in reverse charge assume rilevanza ai fini della corretta determinazione del diritto al rimborso.
La decisione si conclude con la conferma del diritto al rimborso in favore della società contribuente e con la condanna dell’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali.
Conclusioni
Il principio espresso dalla Cassazione rafforza l’orientamento secondo cui, nella determinazione dell’aliquota media ai fini del rimborso IVA, occorre considerare l’insieme delle operazioni registrate, incluse quelle in reverse charge. Si tratta di un chiarimento rilevante per imprese e professionisti chiamati a gestire correttamente le richieste di rimborso.





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