Certificato di malattia: la tutela INPS copre il giorno precedente anche con visita in ambulatorio

da | Set 15, 2026 | imprese, INPS, persone fisiche, Studio | 0 commenti

Stretta di mano tra selezionatore e candidato al termine di un colloquio di lavoro in ufficio

La tutela previdenziale della malattia viene riconosciuta anche per il giorno immediatamente precedente al rilascio del certificato medico quando la visita si è svolta nell’ambulatorio del medico curante, e non più soltanto in caso di visita domiciliare. Lo ha disposto l’INPS con la circolare 4 settembre 2026, n. 92, adottata su concorde parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che supera il precedente orientamento a decorrere dalla propria pubblicazione.

Il computo del primo giorno di malattia

La prestazione presuppone un certificato redatto il primo giorno dell’evento, attestante l’incapacità temporanea al lavoro. Il Regolamento per le prestazioni economiche, adottato con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’INAM del 10 aprile 1963 e ratificato con decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale del 16 maggio 1963, all’articolo 2, comma 3, fa decorrere l’indennità dal quarto giorno, computando il termine dalla chiamata del medico curante risultante dal certificato. Su questa base le circolari n. 134368 A.G.O./14 del 28 gennaio 1981, n. 63 del 7 marzo 1991 e n. 147 del 15 luglio 1996 hanno stabilito che il primo giorno si computa, in via generale, dalla data di rilascio della certificazione. Da quella data dipendono la carenza, ossia i primi tre giorni non indennizzati, le percentuali di indennizzo e il periodo massimo assistibile.

Il limite superato

Finora la giornata anteriore al certificato rilevava solo se il medico valorizzava il campo “Dichiara di essere ammalato dal…”, indicando il giorno immediatamente precedente, insieme al campo sulla visita domiciliare: sezioni presenti nel modulo cartaceo OPM/1 e recepite nel certificato telematico dal disciplinare tecnico allegato al decreto interministeriale 18 aprile 2012. Il criterio serviva a non penalizzare il lavoratore, data la facoltà del medico di medicina generale, confermata dall’articolo 43, comma 6, dell’Accordo collettivo nazionale del 15 gennaio 2026, di effettuare la visita a domicilio entro le ore 12.00 del giorno successivo alla richiesta. Per la visita in ambulatorio il riconoscimento era invece escluso.

Le condizioni del nuovo riconoscimento

L’estensione opera alle stesse condizioni già previste per la visita domiciliare. Il giorno indicato come inizio della malattia non deve essere anteriore di oltre un giorno rispetto alla data del certificato. Il riconoscimento resta escluso se la giornata precedente è un festivo infrasettimanale oppure cade di sabato o di domenica, ipotesi nelle quali occorre rivolgersi al servizio di continuità assistenziale. Il criterio vale anche per la certificazione di continuazione e di ricaduta.

Le ragioni della revisione

L’Istituto motiva la revisione con la riorganizzazione dell’assistenza territoriale, la progressiva diminuzione dei medici di medicina generale e la prassi di programmare gli accessi in ambulatorio, per garantire una tutela effettiva e uniforme su tutto il territorio nazionale.

Written by Valerio Ottaviani

Related Posts

IVA omessa: nuove regole per la liquidazione automatica dell’Agenzia delle Entrate

IVA omessa: nuove regole per la liquidazione automatica dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, il 28 agosto 2026, le disposizioni attuative relative alla nuova procedura di liquidazione automatica dell’IVA in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale. La procedura trova fondamento nell’articolo 54-bis.1 del...

leggi tutto

0 commenti

Invia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *