Gli utili accantonati a riserva e non distribuiti non concorrono alla base imponibile contributiva del socio che lavora nella propria società a responsabilità limitata. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, Sezione lavoro, con la sentenza 16 settembre 2026, n. 25377, una di dieci decisioni gemelle discusse nella pubblica udienza del 7 luglio 2026 e depositate tra il 16 e il 17 settembre 2026 (nn. 25377-25383 e nn. 25465-25467). La questione era stata rimessa alla pubblica udienza con l’ordinanza interlocutoria 11 marzo 2026, n. 5476.
Il caso deciso
L’INPS aveva notificato alla socia unica e amministratrice di una Srl, nella quale prestava attività lavorativa abituale e prevalente, avvisi di addebito per i contributi della gestione commercianti calcolati sugli utili societari degli anni 2015 e 2017, rimasti integralmente accantonati a bilancio. Il Tribunale e la Corte d’appello di Milano avevano dato ragione alla contribuente e la Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell’Istituto.
La norma e la prassi dell’Istituto
L’articolo 3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, rapporta il contributo dovuto dagli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini Irpef. L’INPS, con la circolare 12 giugno 2003, n. 102, confermata dalla circolare 10 giugno 2021, n. 84, ne ricava che la base imponibile comprende la quota di reddito d’impresa dichiarato dalla società corrispondente alla partecipazione agli utili, a prescindere dalla destinazione deliberata dall’assemblea.
Il ragionamento della Corte
Per la Cassazione il riferimento alla denuncia ai fini Irpef non è casuale: ancora l’obbligo contributivo a un dato oggettivo e verificabile, non a una grandezza virtuale. Nelle società di capitali il reddito è imputato alla persona fisica soltanto con l’effettiva distribuzione degli utili oppure con l’opzione per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del Tuir; in mancanza resta in capo alla società e sconta l’Ires. L’onere di provare l’imputazione del reddito al socio grava sull’ente previdenziale. Respinto anche l’argomento antielusivo: il mancato riparto risponde di regola a legittime ragioni imprenditoriali.
Le cautele per le annualità più recenti
Il caso deciso riguarda periodi anteriori al 2018. Dal 2018 gli utili distribuiti a persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa scontano la ritenuta a titolo d’imposta del 26 per cento prevista dall’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e non confluiscono nel reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef. Le istruzioni dell’Istituto non risultano a oggi modificate: il nuovo orientamento rileva soprattutto sul piano del contenzioso e delle istanze di rimborso.





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