Con la risoluzione n. 34 del 30 settembre 2026 l’Agenzia delle entrate ha istituito quattro nuovi codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito delle comunicazioni emesse nell’ambito della procedura di liquidazione delle dichiarazioni IVA omesse. Si tratta della disciplina contenuta nell’articolo 54-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199, le cui modalità attuative erano state definite con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2026.
Quando il Fisco liquida l’imposta al posto del contribuente
In assenza della dichiarazione annuale IVA l’Amministrazione finanziaria può determinare l’imposta dovuta con procedure automatizzate, utilizzando le fatture elettroniche emesse e ricevute, i corrispettivi telematici e i dati delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche, al netto dei versamenti già effettuati. All’importo così ricostruito si aggiungono la sanzione per omessa dichiarazione prevista dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e gli interessi nella misura del 4 per cento annuo. La liquidazione può essere effettuata entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata ed è considerata omessa anche la dichiarazione presentata priva dei dati sulle operazioni attive.
I codici istituiti e il loro impiego
Per il pagamento dell’intero importo indicato nella comunicazione si utilizza il codice tributo 9005, da esporre nella sezione Erario del modello F24 insieme al codice atto e all’anno di riferimento riportati nell’avviso. Quando il contribuente intende versare soltanto una parte delle somme richieste, anziché servirsi del modello F24 precompilato allegato alla comunicazione, deve predisporre autonomamente la delega utilizzando tre codici distinti:
- 95AA per l’imposta;
- 95BB per gli interessi;
- 95CC per le sanzioni.
Sessanta giorni per scegliere
La comunicazione degli esiti viene trasmessa via posta elettronica certificata all’indirizzo risultante dall’INI-PEC o al domicilio digitale speciale comunicato all’Agenzia e, in caso di mancato recapito, mediante raccomandata con avviso di ricevimento; nel cassetto fiscale resta disponibile il dettaglio degli elementi utilizzati. Entro sessanta giorni dal ricevimento il contribuente può segnalare dati non considerati o valutati erroneamente e ottenere la rideterminazione delle somme. Il versamento nello stesso termine evita l’iscrizione a ruolo e consente la riduzione della sanzione a un terzo, con interessi al 3,5 per cento.
Nessuna compensazione e nessuna rateazione
Il provvedimento attuativo esclude due facoltà che il contribuente potrebbe ritenere disponibili: le somme richieste non possono essere compensate con crediti fiscali nel modello F24 e non rientrano nella rateazione prevista dall’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.





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