IRAP e studi associati: la Consulta esclude l’automatismo della soggettività passiva

da | Ott 1, 2026 | IRAP, Professione, Sentenza, Studio | 0 commenti

Stretta di mano tra professionisti al termine di una riunione in una sala riunioni luminosa

Con la sentenza n. 153 del 24 luglio 2026 la Corte costituzionale ha sciolto uno dei nodi rimasti aperti dopo l’abolizione dell’IRAP per le persone fisiche esercenti arti e professioni: la posizione delle associazioni professionali, che hanno continuato a versare il tributo anche quando l’attività resta svolta dai singoli associati. La questione era stata sollevata da uno studio notarile associato, che aveva chiesto il rimborso dell’imposta versata dopo la riforma.

Le norme finite davanti alla Consulta

Il giudizio ha riguardato il combinato disposto dell’articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e dell’articolo 5, comma 3, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917). La prima esclude l’IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 per le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni. La seconda equipara alle società semplici le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni: equiparazione che, per il rinvio dell’articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto n. 446, le manteneva tra i soggetti passivi.

Una pronuncia interpretativa

La Corte non ha dichiarato l’illegittimità delle norme censurate, ma ha scelto una lettura costituzionalmente orientata. Il punto centrale è l’espressione esercizio in forma associata contenuta nell’articolo 5 del Testo unico: un requisito sostanziale, non meramente formale. Non basta quindi il vincolo associativo perché l’associazione diventi soggetto passivo dell’imposta: occorre verificare se la struttura collettiva sia effettivamente il soggetto che esercita la professione oppure resti soltanto uno strumento di supporto all’attività individuale degli associati.

Quando l’imposta resta dovuta

Il criterio indicato è quello della spersonalizzazione della prestazione. L’IRAP continua ad applicarsi quando l’organizzazione associativa diventa il centro effettivo dell’attività, al punto che l’incarico risulta riferibile allo studio e non al singolo professionista. La sola condivisione di locali, personale, beni strumentali, procedure amministrative o criteri di riparto dei compensi non basta invece a dimostrare l’esercizio associato della professione.

Dal caso dei notai a una regola generale

Nella vicenda esaminata ha pesato la natura dell’attività notarile, funzione pubblica di carattere eminentemente personale: per questa ragione le associazioni fra notai, di regola, non presentano il requisito dell’effettivo svolgimento in forma associata. Il principio ha però portata più ampia e sposta il baricentro dalla forma giuridica alla sostanza dell’attività. Per gli studi associati la verifica diventa concreta: modalità di svolgimento delle prestazioni, rapporti con la clientela, imputazione effettiva dell’attività, con riflessi possibili sulle istanze di rimborso per i periodi d’imposta successivi al 2021.

Written by Valerio Ottaviani

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