Negli ultimi mesi l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sul trattamento fiscale delle cripto-attività, anche alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025. Si tratta di un tema di crescente rilevanza, che coinvolge un numero sempre maggiore di contribuenti, investitori e operatori del settore fintech.
Cosa sono le cripto-attività
Le cripto-attività sono rappresentazioni digitali di valore o di diritti, trasferibili e memorizzabili elettronicamente tramite tecnologia blockchain o sistemi analoghi di registro distribuito. Tra queste, le più note sono senza dubbio le criptovalute (es. Bitcoin, Ethereum), ma la definizione comprende anche NFT e altri token digitali.
Come sono tassate le plusvalenze
Ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies) del TUIR, le plusvalenze realizzate a seguito della cessione di cripto-attività sono qualificate come redditi diversi e soggette a un’imposta sostitutiva, attualmente pari al 26%. La base imponibile è calcolata come differenza tra il corrispettivo percepito (o il valore normale in caso di permuta) e il costo di acquisto.
Da notare che:
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le permute tra cripto-attività con identiche caratteristiche e funzioni non generano plusvalenze imponibili;
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le minusvalenze possono essere compensate con plusvalenze dello stesso tipo e riportate nei quattro anni successivi.
Regimi fiscali alternativi e monitoraggio
Il contribuente può scegliere, oltre al regime dichiarativo, anche il regime del risparmio amministrato o gestito. In assenza di intermediari residenti, le cripto-attività vanno indicate nel quadro RW della dichiarazione dei redditi e sono soggette a un’imposta patrimoniale dello 0,2% annuo, calcolata sul valore al 31 dicembre (o sul costo d’acquisto se non disponibile il valore di mercato).
Le novità della Legge di Bilancio 2025
Con decorrenza dal 2026, la Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024):
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aumenta l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze dal 26% al 33%;
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elimina la franchigia di 2.000 euro attualmente prevista;
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reintroduce la possibilità di affrancamento, con imposta sostitutiva del 18% sul valore delle cripto-attività possedute al 1° gennaio 2025.
Chiarimenti operativi dell’Agenzia
L’Agenzia ha chiarito che per il 2025 è ancora in vigore la franchigia dei 2.000 euro sulle plusvalenze da cripto-attività. Ad esempio, se un contribuente realizza proventi per 2.500 euro, saranno imponibili solo i 500 euro eccedenti.
In caso di opzione per il regime amministrato, non si genera plusvalenza se il contribuente trasferisce le cripto-attività su un proprio wallet (self-custodial) e lo documenta adeguatamente. Se invece il contribuente non fornisce tale documentazione, il costo di acquisto verrà considerato pari a zero.
Ulteriori chiarimenti riguardano la determinazione del costo in caso di acquisto per successione (valore ai fini dell’imposta di successione) o per donazione (valore storico del donante).
Conclusioni
La materia delle cripto-attività resta complessa e in continua evoluzione. È essenziale che chi possiede, scambia o investe in criptovalute si affidi a professionisti per una corretta gestione fiscale e per evitare sanzioni legate al mancato monitoraggio o a errori dichiarativi. Come studio, siamo a disposizione per supportare i nostri clienti nella valutazione delle scelte più adatte, anche in vista delle rilevanti modifiche previste dal 2026.




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