Niente IVA sui rimborsi al datore di lavoro per i dipendenti con incarichi elettivi

da | Ott 13, 2025 | Agenzia delle Entrate, IVA | 0 commenti

Un chiarimento importante arriva dall’Agenzia delle Entrate: le somme rimborsate dagli enti pubblici ai datori di lavoro relative alle retribuzioni e agli oneri assicurativi dei dipendenti che ricoprono cariche elettive o amministrative locali non rientrano nel campo di applicazione dell’IVA.
La posizione, formalizzata con la risposta n. 261 del 9 ottobre 2025, risolve un dubbio operativo rilevante per comuni, aziende e consulenti del lavoro.

Il caso oggetto di interpello

Un ente pubblico (ad esempio un Comune) rimborsa al datore di lavoro privato le somme corrisposte al proprio dipendente per le ore di permesso retribuito, durante le quali quest’ultimo esercita un mandato elettivo ai sensi degli articoli 79 e 80 del TUEL.
L’interrogativo nasce a seguito dell’abrogazione dell’articolo 8, comma 35, della legge n. 67/1988, norma che in passato esentava dall’IVA i rimborsi per prestiti o distacchi di personale.
Con la soppressione di tale disposizione dal 1° gennaio 2025, molti datori di lavoro e consulenti si sono chiesti se i rimborsi dovessero ora essere considerati operazioni imponibili ai fini IVA.

Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia ha precisato che il caso dei permessi retribuiti per mandato elettivo non è assimilabile né a un prestito né a un distacco di personale (articolo 30 del decreto legislativo 276/2003).
Mancano infatti due elementi fondamentali:

  1. l’interesse del datore di lavoro: il dipendente, in quel periodo, non svolge attività nell’interesse dell’azienda ma in favore della collettività;
  2. il nesso sinallagmatico: non esiste uno scambio di prestazioni o un corrispettivo vero e proprio tra ente e datore di lavoro.

Di conseguenza, non si realizza una prestazione di servizi a titolo oneroso e il rimborso resta fuori dal campo IVA ai sensi dell’articolo 3 del DPR 633/1972.

Significato pratico per aziende e consulenti

In termini operativi:

  • il datore di lavoro non deve emettere fattura con IVA, ma può semplicemente emettere una nota di rimborso;
  • l’ente pubblico non detrae alcuna imposta, trattandosi di operazione fuori campo;
  • il trattamento contabile resta neutro ai fini IVA ma va comunque rilevato in bilancio come rimborso costi.

Il chiarimento è rilevante per aziende con dipendenti che ricoprono cariche amministrative o politiche locali, enti pubblici che rimborsano i costi sostenuti, e consulenti fiscali e del lavoro che assistono entrambe le parti.

Conclusioni

La risposta n. 261/2025 dell’Agenzia delle Entrate fornisce un orientamento chiaro: i rimborsi corrisposti dagli enti pubblici ai datori di lavoro, per retribuzioni e oneri relativi ai dipendenti in mandato elettivo, non costituiscono prestazioni di servizi e non sono soggetti a IVA.
Un principio che evita interpretazioni difformi e semplifica la gestione fiscale e contabile di una casistica frequente, specie nei Comuni di piccole e medie dimensioni.

Written by Valerio Ottaviani

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