La gestione della detrazione IVA per le fatture di acquisto emesse a fine anno e ricevute all’inizio dell’anno successivo richiede particolare attenzione, soprattutto in presenza di fatture elettroniche. Il passaggio tra il 2025 e il 2026 non fa eccezione e impone una corretta verifica delle date di ricezione e registrazione dei documenti.
Di seguito riepiloghiamo le regole operative per evitare errori nella liquidazione IVA e nella dichiarazione annuale.
Quando nasce il diritto alla detrazione IVA
Il diritto alla detrazione dell’IVA sorge quando si verificano congiuntamente:
- l’esigibilità dell’imposta;
- il possesso della fattura.
La detrazione può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione IVA annuale relativa all’anno in cui il diritto è sorto.
Fatture datate 2025 ma ricevute nel 2026
Un caso frequente riguarda le fatture emesse entro il 31 dicembre 2025 ma ricevute nel 2026 tramite il Sistema di Interscambio (SDI).
Esempio tipico:
- fattura datata 31/12/2025;
- fattura ricevuta tramite SDI il 5 gennaio 2026.
In questo caso:
- l’IVA non è detraibile nella liquidazione di gennaio 2026;
- la detrazione slitta:
- a febbraio 2026 per i contribuenti mensili;
- a maggio 2026 per i contribuenti trimestrali.
Operazioni a cavallo d’anno: i diversi scenari
La circolare individua diverse ipotesi operative, che incidono direttamente sul periodo di detrazione.
Fatture ricevute e registrate nel 2025
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L’IVA è detraibile nella liquidazione di dicembre 2025.
Fatture ricevute nel 2025 ma registrate nel 2026
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Se la registrazione avviene entro il 30 aprile 2026, l’IVA:
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è detraibile nella dichiarazione IVA relativa al 2025.
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Fatture ricevute e registrate a gennaio 2026
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L’IVA è detraibile:
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nel 2026, a partire dalla liquidazione di febbraio (mensili) o maggio (trimestrali).
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Fatture ricevute nel 2025 ma registrate dopo il 30 aprile 2026
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La detrazione è possibile solo tramite dichiarazione IVA integrativa relativa al 2025.
Operazioni effettuate e ricevute nel 2026
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L’IVA è detraibile:
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nel mese di effettuazione dell’operazione, secondo le regole ordinarie.
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Fatture elettroniche e data di ricezione tramite SDI
Per le fatture elettroniche, la data rilevante ai fini della detrazione è quella di ricezione tramite il Sistema di Interscambio.
In particolare:
- la data di ricezione coincide con la presa visione o lo scarico della fattura dal portale;
- la data di emissione indicata in fattura non è sufficiente, se la ricezione avviene nell’anno successivo.
Lo stesso criterio si applica anche alle fatture differite emesse sulla base dei DDT.
Consigli operativi per evitare penalizzazioni
La circolare evidenzia l’opportunità di una gestione anticipata dei flussi documentali, in particolare:
- anticipare i processi di fatturazione attiva di fine anno;
- inviare le fatture differite di dicembre 2025 allo SDI entro il 29 dicembre 2025, così da consentire:
- la ricezione entro il 2025;
- la detrazione dell’IVA nello stesso periodo d’imposta.
Una corretta organizzazione delle tempistiche di emissione, ricezione e registrazione delle fatture consente di evitare slittamenti della detrazione e di migliorare la gestione della liquidità aziendale.
Conclusione
La detrazione IVA “a cavallo d’anno” richiede un’attenta verifica delle date di ricezione e registrazione delle fatture, soprattutto in presenza di fatturazione elettronica. Il rispetto delle regole illustrate consente di evitare errori in liquidazione e in dichiarazione IVA, riducendo il rischio di contestazioni future.





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