L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 127/2026, ha chiarito che l’esonero dall’obbligo di rilascio della Certificazione Unica previsto per i contribuenti in regime forfetario non si applica ai produttori assicurativi di quarto gruppo che svolgono attività di intermediazione assicurativa.
Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate
Il chiarimento nasce dal fatto che i compensi percepiti da questi operatori non transitano attraverso il Sistema di Interscambio (SdI). Di conseguenza, l’Amministrazione finanziaria non acquisisce automaticamente i relativi dati, come avviene invece per le operazioni documentate mediante fattura elettronica.Proprio per questa ragione, la Certificazione Unica continua a rappresentare lo strumento necessario per comunicare i compensi corrisposti ai produttori assicurativi forfetari. L’esonero previsto dal comma 6-septies dell’articolo 4 del D.P.R. n. 322/1998 trova infatti applicazione solo nei casi in cui le informazioni siano già trasmesse all’Amministrazione finanziaria tramite la fatturazione elettronica.
Perché permane l’obbligo della Certificazione Unica
Nel caso dei produttori assicurativi di quarto gruppo, le operazioni effettuate sono esenti IVA e, pertanto, non sono soggette né all’obbligo di fatturazione elettronica né alla trasmissione telematica dei corrispettivi.In assenza di questi flussi informativi, permane l’obbligo per il sostituto d’imposta di predisporre e trasmettere la Certificazione Unica, che costituisce l’unico strumento attraverso il quale l’Agenzia delle Entrate può acquisire i dati relativi ai compensi corrisposti.
Le indicazioni operative
L’Agenzia delle Entrate fornisce anche le istruzioni operative per la compilazione della Certificazione Unica:
- per i compensi corrisposti nel 2024 dovrà essere utilizzato il codice 25 al punto 6 della Certificazione Unica;
- per i compensi corrisposti nel 2025 dovrà essere indicato il codice 24, introdotto successivamente per identificare questa specifica tipologia di compensi.
Possibile disapplicazione delle sanzioni
Con riferimento al regime sanzionatorio, l’Agenzia delle Entrate riconosce che il quadro normativo ha generato incertezze interpretative.Per questo motivo è stato precisato che gli uffici potranno valutare la disapplicazione delle sanzioni per gli invii tardivi relativi ai compensi del 2024 e, per quanto di competenza, del 2025, applicando i principi previsti dallo Statuto del Contribuente.





0 commenti