Credito d’imposta Transizione 4.0: il beneficio resta anche in caso di liquidazione giudiziale “temporanea”

da | Lug 20, 2026 | Accertamenti, Agenzia delle Entrate, Studio | 0 commenti

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L’Agenzia delle Entrate chiarisce un caso di particolare interesse per le imprese familiari

Con la risposta n. 139 del 10 luglio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento in materia di Credito d’imposta Transizione 4.0, affrontando il caso di una società coinvolta in una temporanea fase di liquidazione giudiziale dovuta a un conflitto tra i soci. Il documento offre indicazioni utili per comprendere quando l’agevolazione può essere mantenuta anche in presenza di vicende societarie particolarmente complesse.

Il caso esaminato

La vicenda riguarda una società familiare che, a seguito del ricambio generazionale, è stata interessata da un forte contrasto tra gli eredi, sfociato nel 2022 nello scioglimento giudiziale della società con la nomina di un liquidatore.Successivamente, le parti hanno raggiunto un accordo: l’attività aziendale è proseguita attraverso contratti di affitto dei rami d’azienda in vista di una futura scissione societaria e lo stato di liquidazione è stato revocato.Nel frattempo, gli investimenti in beni strumentali 4.0 erano già stati effettuati, mentre l’interconnessione dei macchinari si è concretizzata soltanto nel 2025, anche a causa delle difficoltà organizzative determinate dalla situazione societaria.

Le conclusioni dell’Agenzia delle Entrate

Nel documento di prassi, l’Amministrazione finanziaria affronta tre aspetti principali.

Liquidazione giudiziale e diritto al credito

L’Agenzia precisa che non tutte le situazioni di liquidazione producono automaticamente l’esclusione dall’agevolazione. Nel caso esaminato, la liquidazione giudiziale derivava da uno stallo assembleare e, soprattutto, l’attività d’impresa era proseguita. Per questo motivo, la fattispecie è stata ritenuta diversa rispetto alle liquidazioni finalizzate alla cessazione dell’attività, normalmente escluse dal beneficio.

Interconnessione effettuata in ritardo

Un ulteriore chiarimento riguarda il momento in cui i beni diventano interconnessi. L’Agenzia conferma che un’interconnessione successiva non comporta automaticamente la perdita del credito d’imposta, purché il ritardo sia giustificato da cause oggettive e adeguatamente documentate. Nel caso analizzato, le vicende societarie sono state considerate una motivazione idonea.

Trasferimento del credito in caso di scissione

La risposta affronta anche gli effetti della successiva scissione societaria. Secondo l’Agenzia delle Entrate, il credito d’imposta segue il ramo d’azienda cui appartengono i beni agevolati, trasferendosi alla società beneficiaria senza soluzione di continuità.

Considerazioni

La risposta n. 139/2026 evidenzia come, nel caso esaminato, l’Agenzia abbia valorizzato la continuità effettiva dell’attività d’impresa rispetto alla mera situazione formale della società. Il chiarimento conferma che eventi quali liquidazione giudiziale temporanea, ritardo nell’interconnessione dei beni e successiva scissione societaria non determinano automaticamente la perdita del Credito d’imposta Transizione 4.0, purché ricorrano le condizioni illustrate nella risposta dell’Amministrazione finanziaria.

Written by Valerio Ottaviani

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