L’esperienza del commercialista incaricato tramite advisor legale è valida ai fini dell’iscrizione all’elenco degli esperti
Un importante chiarimento del CNDCEC
Con il Pronto Ordini n. 64 del 14 luglio 2026, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha fornito un chiarimento in merito ai requisiti richiesti per l’iscrizione nell’elenco degli esperti della composizione negoziata della crisi. Il quesito riguardava il caso del commercialista che riceve l’incarico professionale non direttamente dall’impresa in crisi, ma dall’avvocato incaricato di seguire la procedura di ristrutturazione aziendale.
Il caso esaminato
L’impresa affida all’avvocato il coordinamento dell’intera operazione di ristrutturazione. L’avvocato conferisce successivamente al commercialista un incarico specifico per la predisposizione del piano economico, patrimoniale e finanziario necessario alla procedura di concordato preventivo. Il dubbio era se tale esperienza professionale potesse essere considerata valida ai fini dell’iscrizione nell’elenco degli esperti previsto dall’art. 13, comma 3, del Codice della crisi d’impresa.
Il principio affermato dal CNDCEC
Secondo il Consiglio Nazionale, ciò che assume rilievo non è il soggetto che conferisce formalmente l’incarico o corrisponde il compenso, bensì l’effettiva natura dell’attività svolta dal professionista.L’esperienza è considerata valida quando il commercialista:
- riceve un mandato professionale autonomo e specifico;
- redige personalmente il piano;
- assume la responsabilità professionale del lavoro svolto;
- partecipa ad una procedura nella quale il piano viene effettivamente utilizzato.
In presenza di tali elementi, l’attività può essere valorizzata ai fini dell’iscrizione nell’elenco degli esperti della composizione negoziata.
La sostanza prevale sulla forma
Il chiarimento del CNDCEC sposta l’attenzione dalla forma del rapporto contrattuale alla sostanza dell’incarico professionale. Non rileva quindi che il committente formale sia l’avvocato anziché l’impresa, purché il commercialista abbia operato con autonomia professionale e responsabilità diretta nella predisposizione del piano.
I requisiti individuati dal Consiglio Nazionale
Perché l’esperienza possa essere riconosciuta, devono essere presenti contemporaneamente i seguenti elementi:
- mandato professionale specifico e distinto;
- redazione materiale e personale del piano;
- assunzione della responsabilità professionale;
- effettivo utilizzo del piano nella procedura di concordato.
Secondo il CNDCEC, tali requisiti consentono di riconoscere l’attività svolta anche quando l’incarico deriva da un rapporto professionale tra avvocato e commercialista.
Un chiarimento per l’organizzazione delle ristrutturazioni aziendali
Il Consiglio Nazionale evidenzia come, nelle operazioni di ristrutturazione più complesse, sia frequente la collaborazione tra più professionisti con competenze differenti. L’organizzazione del lavoro che vede l’avvocato quale coordinatore dell’incarico non preclude il riconoscimento dell’esperienza del commercialista, purché quest’ultimo svolga un’attività autonoma, documentabile e caratterizzata da una propria responsabilità professionale.





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