L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, il 28 agosto 2026, le disposizioni attuative relative alla nuova procedura di liquidazione automatica dell’IVA in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale. La procedura trova fondamento nell’articolo 54-bis.1 del D.P.R. 633/1972, introdotto dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), e consente all’Amministrazione finanziaria di determinare l’imposta dovuta utilizzando le informazioni già presenti nelle proprie banche dati.
Come viene determinata l’IVA dovuta
In presenza di un’omessa dichiarazione annuale IVA, l’Agenzia delle Entrate potrà procedere alla liquidazione dell’imposta attraverso l’incrocio dei dati di cui è già in possesso. In particolare, potranno essere utilizzate le informazioni provenienti dalle fatture elettroniche emesse e ricevute, dai corrispettivi telematici, dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA e dai versamenti effettuati dal contribuente. Il termine entro il quale il Fisco può procedere è fissato al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello della dichiarazione omessa, ferma restando la possibilità di effettuare eventuali accertamenti più approfonditi.
Comunicazione al contribuente e termine di 60 giorni
Gli esiti della liquidazione vengono comunicati al contribuente tramite PEC, utilizzando l’indirizzo risultante dall’INI-PEC o il domicilio digitale speciale. Qualora la comunicazione tramite PEC non vada a buon fine, è previsto l’invio mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Gli esiti vengono inoltre messi a disposizione nel Cassetto fiscale, all’interno della sezione “L’Agenzia scrive”. Dalla ricezione della comunicazione, il contribuente dispone di 60 giorni per fornire chiarimenti oppure procedere al pagamento delle somme richieste.
Sanzioni e interessi
Il documento evidenzia una significativa differenza tra il pagamento effettuato entro il termine previsto e il mancato pagamento. In caso di pagamento tempestivo, la sanzione viene ridotta a un terzo e sono applicati interessi nella misura del 3,5%. In caso di mancato pagamento, invece, si procede all’iscrizione diretta a ruolo, con applicazione della sanzione piena pari al 120% dell’imposta e degli interessi nella misura del 4% annuo. Il documento precisa inoltre che, per il pagamento tramite modello F24, non sono ammesse né compensazione né rateazione.
Quale ufficio è competente
Per quanto riguarda l’assistenza ai contribuenti, la gestione degli eventuali chiarimenti è attribuita alle Direzioni Provinciali dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competenti. Per i grandi contribuenti, individuati nel documento nei soggetti con un volume d’affari superiore a 100 milioni di euro, la competenza rimane invece in capo alla Direzione Regionale.
Un controllo sempre più basato sui dati digitali
La nuova procedura si inserisce nel processo di progressiva automatizzazione dei controlli fiscali. La disponibilità dei dati provenienti dalla fatturazione elettronica, dai corrispettivi telematici e dagli altri adempimenti IVA permette infatti all’Amministrazione finanziaria di ricostruire le omissioni più semplici utilizzando le informazioni già acquisite. Come evidenziato nel documento, l’obiettivo è quello di ridurre i tempi di accertamento delle omissioni che possono essere ricostruite attraverso la mole di dati digitali ormai a disposizione dell’Agenzia delle Entrate.
L’importanza di verificare tempestivamente le comunicazioni
La nuova disciplina rende particolarmente importante il controllo delle comunicazioni ricevute dall’Agenzia delle Entrate e delle informazioni presenti nel Cassetto fiscale. La previsione di un termine di 60 giorni per fornire chiarimenti o effettuare il pagamento, insieme alla diversa misura delle sanzioni prevista in caso di pagamento tempestivo o di successiva iscrizione a ruolo, rende infatti essenziale valutare rapidamente la posizione IVA del contribuente a seguito della ricezione della comunicazione.





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