È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 216 del 17 settembre 2026 il decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, recante disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale. Il provvedimento è in vigore dal 18 settembre 2026 e interessa da vicino imprese e persone fisiche.
L’accisa sul gasolio e il credito d’imposta per l’autotrasporto
L’articolo 1 ridetermina l’aliquota di accisa sugli oli da gas o gasolio usato come carburante, di cui all’Allegato I al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella misura di 572,90 euro per mille litri dal 18 al 25 settembre 2026 e di 622,90 euro per mille litri dal 26 settembre al 5 ottobre 2026.
Il medesimo articolo proroga di un mese il credito d’imposta riconosciuto alle imprese di autotrasporto: all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, le parole «da marzo a settembre» sono sostituite dalle parole «da marzo a ottobre», con un incremento di 21,2 milioni di euro per l’anno 2026.
Un solo veicolo esente dalla tassa automobilistica
L’articolo 2 esenta le persone fisiche, per l’anno 2027, dal pagamento della tassa automobilistica relativa a un solo veicolo regolarmente assicurato, con riferimento ai versamenti il cui termine ordinario di pagamento cade tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027. Per le autovetture il beneficio spetta a chi risulta soggetto passivo per vetture alimentate, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, a benzina o gasolio e di potenza non superiore a 80 kW; in presenza di più veicoli agevolabili l’esenzione si applica a quello di minore potenza e, a parità, a quello per il quale sarebbe dovuto l’importo meno elevato. Motocicli e ciclomotori a benzina rientrano nell’agevolazione soltanto per chi non è soggetto passivo della tassa per alcuna autovettura fino a 80 kW.
Rinviato il contributo sulle spedizioni di modico valore
L’articolo 4 differisce al 1° dicembre 2026 l’applicazione del contributo previsto dall’articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, il cui avvio era stato fissato al 1° ottobre 2026 dall’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88.
Alle regioni e alle province autonome spetta, a compensazione del minor gettito del bollo, un trasferimento di 2.293,5 milioni di euro per il 2027, da ripartire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze entro il 31 marzo 2027. Trattandosi di un decreto-legge, le misure restano esposte alle modifiche che potranno intervenire in sede di conversione.





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