Il tema dell’incompatibilità tra l’incarico di amministratore di una SRL e l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con la stessa società continua a essere oggetto di attenzione giurisprudenziale. La Corte di Cassazione ha ribadito che la figura dell’amministratore non presenta le caratteristiche tipiche del lavoratore subordinato, in particolare il vincolo di subordinazione e la soggezione al potere direttivo altrui.
La giurisprudenza più recente conferma che non è ammissibile la coesistenza tra la carica di amministratore unico di una SRL e un rapporto di lavoro subordinato con la stessa. La Corte ha evidenziato che l’amministratore esercita un potere gestorio e non è soggetto ad alcuna eterodirezione, elemento essenziale invece nel lavoro subordinato.
Tuttavia, possono esistere eccezioni, come nel caso in cui l’amministratore svolga contemporaneamente mansioni ulteriori (es. tecnico o operaio), purché tali funzioni siano concretamente separabili da quelle gestorie e soggette a controllo da parte di un organo diverso.
Le implicazioni fiscali e previdenziali sono rilevanti: in caso di erronea qualificazione del rapporto, l’INPS può contestare il versamento dei contributi e richiederne la regolarizzazione.
È fondamentale valutare attentamente i ruoli ricoperti all’interno della società e predisporre correttamente contratti e deleghe per evitare contenziosi. L’attenzione alla sostanza del rapporto prevale sulla forma.
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