L’Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato la nuova versione dell’OIC 5 – Bilanci di liquidazione, il principio contabile dedicato alla redazione dei bilanci delle società che hanno deliberato lo scioglimento ai sensi dell’articolo 2490 del Codice civile. Il nuovo documento introduce un significativo cambiamento nell’impostazione del bilancio di liquidazione, modificandone non soltanto alcuni aspetti tecnici e valutativi, ma anche la funzione stessa.
Dal bilancio previsionale alla rendicontazione della liquidazione
Uno degli aspetti più rilevanti del nuovo OIC 5 riguarda il cambiamento della filosofia alla base del bilancio. Nella precedente impostazione, il bilancio di liquidazione aveva anche una funzione sostanzialmente prospettica, volta a rappresentare quanto ci si poteva attendere dalla realizzazione del patrimonio aziendale. Il nuovo OIC 5 abbandona questa impostazione: il bilancio diventa principalmente uno strumento di rendicontazione dell’andamento della procedura di liquidazione. Le informazioni prospettiche relative agli incassi e ai pagamenti attesi vengono invece riportate nella nota integrativa a cura dei liquidatori.
Nuovi schemi di bilancio
Per le società in liquidazione che non proseguono l’attività vengono previsti schemi di stato patrimoniale e conto economico basati su una classificazione per natura. Viene quindi superata, in questo contesto, la tradizionale distinzione tra immobilizzazioni e attivo circolante, considerata non più adeguata per un’impresa destinata alla dismissione.
I nuovi criteri di valutazione
Il nuovo principio interviene anche sui criteri con cui devono essere rappresentate attività e passività. Le attività sono iscritte al minore tra il valore netto contabile e il valore di realizzazione in liquidazione, mentre i debiti sono rappresentati al valore di presunta estinzione. Non trovano più applicazione il costo ammortizzato e l’attualizzazione. In presenza di condizioni particolarmente stringenti – come una vendita già in fase avanzata, una controparte individuata e un valore attendibilmente determinabile – è inoltre possibile iscrivere le attività a un valore superiore rispetto a quello contabile. In questo caso viene utilizzata nel conto economico l’apposita voce “Rivalutazioni della procedura liquidatoria”.
Fondi per oneri e costi della procedura
Il nuovo OIC 5 introduce un’impostazione più selettiva anche per gli accantonamenti. I fondi sono previsti per i costi non funzionali alla liquidazione, mentre le spese necessarie allo svolgimento della procedura – come il compenso del liquidatore, le utenze e il personale indispensabile – vengono considerate costi di competenza, senza essere oggetto di specifico accantonamento.
Cosa accade in caso di prosecuzione parziale dell’attività
Se durante la liquidazione l’impresa continua a svolgere l’attività, anche limitatamente a un ramo aziendale, vengono mantenuti gli schemi ordinari di bilancio. In questo caso è prevista una specifica voce dedicata alle “Attività destinate alla liquidazione”, in modo da distinguere contabilmente i beni interessati dal processo liquidatorio.
Semplificazioni per le PMI
Specifiche semplificazioni sono previste per le società che rientrano nei limiti dimensionali stabiliti dagli articoli 2435-bis e 2435-ter del Codice civile. Queste società possono utilizzare gli schemi abbreviati e beneficiare dell’esonero dalla redazione del rendiconto finanziario, mantenendo comunque la possibilità di optare per gli schemi ordinari.
Primo bilancio, bilancio finale e revoca della liquidazione
Il nuovo principio disciplina anche alcune situazioni specifiche della procedura. Nel primo bilancio di liquidazione deve essere data separata evidenza della gestione svolta dagli amministratori e di quella svolta dai liquidatori nel medesimo esercizio.Nel bilancio finale, gli attivi non ancora realizzati devono comunque essere iscritti al valore di realizzo.In caso di revoca della liquidazione, invece, devono essere applicati retroattivamente i criteri ordinari di funzionamento, come se lo scioglimento della società non fosse mai stato deliberato.
Entrata in vigore del nuovo OIC 5
Il nuovo OIC 5 entrerà in vigore per gli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2027, con possibilità di applicazione anticipata già dal 2026. Le imprese che si trovano già in liquidazione e che applicano il precedente OIC 5 potranno invece continuare a utilizzarlo fino alla conclusione della procedura, evitando così un cambiamento dei criteri contabili durante una liquidazione già avviata.





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