Con la circolare n. 17 del 29 aprile 2026, l’INAIL ha fornito nuove istruzioni operative finalizzate a semplificare la gestione dei certificati medici relativi agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali. Le indicazioni riguardano in particolare la conclusione del periodo di inabilità temporanea assoluta, la ripresa dell’attività lavorativa e le modalità di gestione delle certificazioni mediche.
Fine del periodo di inabilità: vale l’ultimo certificato trasmesso
L’INAIL chiarisce che non è più necessario presentare un certificato medico “definitivo” per il rientro al lavoro. Il termine del periodo di inabilità temporanea assoluta coincide infatti con:
- l’ultimo giorno di prognosi indicato nell’ultima certificazione medica trasmessa all’Istituto.
Ripresa dell’attività lavorativa
Il lavoratore può riprendere regolarmente l’attività lavorativa:
- alla scadenza della prognosi indicata nel certificato medico;
- senza necessità di ulteriori documenti sanitari.
Nel caso in cui il lavoratore intenda rientrare anticipatamente rispetto alla prognosi originaria, è invece obbligatorio presentare:
- un nuovo certificato medico che riduca la durata della prognosi precedentemente indicata.
Chiusura automatica del periodo di inabilità
La circolare prevede inoltre che:
- se alla scadenza della prognosi l’INAIL non riceve un certificato di continuazione,
- l’Istituto procede alla definizione del periodo di inabilità entro 15 giorni.
La finalità dichiarata è quella di garantire la tempestiva erogazione delle indennità.
Confermata la telemedicina per gli accertamenti
L’INAIL conferma la possibilità di effettuare:
- accertamenti medico-legali tramite strumenti di telemedicina.
Resta comunque ferma la facoltà del medico competente di attivare:
- la sorveglianza sanitaria;
- le verifiche sull’idoneità alla mansione specifica





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