La Corte Costituzionale si pronuncia sulla disciplina dei licenziamenti
Con l’ordinanza n. 131 del 2026, la Corte Costituzionale è tornata ad occuparsi della disciplina applicabile ai licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese, dichiarando manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale relativa all’articolo 9, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2015, che prevedeva un limite massimo di sei mensilità per l’indennità spettante al lavoratore.
Perché la questione è stata dichiarata inammissibile
La Corte ha rilevato che la questione non poteva più essere esaminata nel merito poiché il limite massimo delle sei mensilità era già stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con la precedente sentenza n. 118 del 2025. Di conseguenza, il limite previsto dalla norma risulta già eliminato dall’ordinamento e non costituisce più oggetto di valutazione.
Gli effetti della precedente pronuncia
L’ordinanza conferma gli effetti della sentenza n. 118 del 2025, che ha rimosso il tetto massimo all’indennità risarcitoria riconosciuta in caso di licenziamento illegittimo nelle piccole imprese. L’eliminazione del limite consente al giudice di determinare l’indennità tenendo conto delle peculiarità del caso concreto e della funzione compensativa e deterrente della tutela prevista dall’ordinamento.
Cosa significa per imprese e lavoratori
La pronuncia conferma il quadro normativo attualmente vigente: nelle controversie relative ai licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese non trova più applicazione il precedente limite massimo di sei mensilità previsto dal D.Lgs. n. 23/2015. Resta quindi fermo quanto già stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 118 del 2025, mentre l’ordinanza n. 131 del 2026 si limita a prendere atto che la questione è ormai priva di oggetto, confermando gli effetti della precedente decisione.





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