Uso promiscuo dei veicoli aziendali: le nuove regole fiscali dal 2025

da | Lug 15, 2025 | Agenzia delle Entrate, IRES, IRPEF, SRL | 0 commenti

Con la Circolare n. 10/E del 3 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti in merito alla tassazione dei fringe benefit derivanti dalla concessione in uso promiscuo di veicoli aziendali (autoveicoli, motocicli e ciclomotori) ai dipendenti, alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) e dal D.L. 19/2025.

Le novità principali

  1. Nuova disciplina dal 1° gennaio 2025
    Per i veicoli di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati e veicoli consegnati a partire dal 1° gennaio 2025, la tassazione del fringe benefit viene calcolata nel modo seguente:

  • 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km annui, calcolato secondo le tabelle ACI;

  • Riduzione al 20% per i veicoli ibridi plug-in;

  • Riduzione al 10% per i veicoli elettrici puri.

Questa modifica è finalizzata a incentivare l’utilizzo di mezzi di trasporto a ridotto impatto ambientale.

  1. Regime transitorio (art. 6, comma 2-bis, D.L. 19/2025)
    Per garantire una transizione graduale, è stata prevista una disciplina transitoria che consente di continuare ad applicare il vecchio regime (quello vigente fino al 31 dicembre 2024) nei seguenti casi:

  • Veicoli concessi in uso promiscuo tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024;

  • Veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo (ossia consegnati) tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2025.

È importante sottolineare che la data rilevante per l’applicazione del regime transitorio è quella della consegna del veicolo al dipendente.

  1. Casi residui: tassazione secondo il valore normale
    Nei casi in cui non si applichi né il nuovo regime né la disciplina transitoria, il fringe benefit deve essere tassato in base al valore normale del veicolo, limitatamente all’utilizzo privato, come previsto dall’articolo 51, comma 3 del TUIR.

  2. Proroghe e riassegnazioni

  • La proroga di un contratto già in essere non comporta modifiche al regime fiscale applicabile, che resta quello originario.

  • La riassegnazione del veicolo a un diverso dipendente comporta invece l’applicazione della disciplina vigente al momento della nuova assegnazione.

Considerazioni operative per le aziende

  • Monitorare attentamente le date di ordine, immatricolazione, stipula e consegna dei veicoli;

  • Verificare la tipologia del veicolo per beneficiare di eventuali riduzioni;

  • Prestare attenzione alle riassegnazioni, che potrebbero ricadere in un regime fiscale diverso;

  • Valutare, nei casi borderline, se conviene applicare la nuova disciplina, più favorevole per i veicoli a basse emissioni.

Conclusioni

La riforma punta a favorire l’adozione di veicoli meno inquinanti, ma impone una gestione attenta e documentata da parte dei datori di lavoro. È quindi opportuno aggiornare tempestivamente le policy aziendali e richiedere consulenza per ogni caso specifico, al fine di evitare errori nella determinazione del reddito imponibile dei dipendenti.

Written by Valerio Ottaviani

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