Il concordato minore rappresenta uno strumento di regolazione della crisi da sovraindebitamento disciplinato dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.lgs. n. 14/2019). Un recente documento della Fondazione Nazionale dei Commercialisti ne ha analizzato in modo approfondito caratteristiche, ambito applicativo e funzionamento operativo.
Ambito di applicazione
Possono accedere al concordato minore:
- professionisti
- imprenditori minori e agricoli
- start-up innovative
- altri soggetti non assoggettabili a liquidazione giudiziale
Sono invece esclusi i consumatori, salvo il caso di procedure familiari unitarie in cui sia presente almeno un soggetto con requisiti imprenditoriali o professionali.
Per quanto riguarda l’imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese, la normativa prevede l’inammissibilità della domanda, sebbene la giurisprudenza presenti orientamenti non univoci.
Tipologie di concordato
Il concordato minore può assumere due forme:
- Concordato in continuità: favorisce la prosecuzione dell’attività, direttamente da parte del debitore o tramite terzi. Il piano deve indicare le cause della crisi e prevedere flussi di cassa idonei a soddisfare i creditori, generalmente in un arco temporale di 3-5 anni.
- Concordato liquidatorio: ammesso solo in presenza di risorse esterne che incrementino l’attivo disponibile e consentano almeno un soddisfacimento parziale dei creditori.
Procedura e ruolo dell’OCC
L’accesso alla procedura avviene mediante ricorso al Tribunale con l’assistenza di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC).
L’OCC ha il compito di redigere una relazione dettagliata che attesti:
- la completezza e attendibilità della documentazione
- le cause dell’indebitamento
- la diligenza del debitore
Con l’apertura della procedura, possono essere sospesi gli interessi (salvo quelli garantiti) e, su richiesta, le azioni esecutive o cautelari sul patrimonio.
Approvazione e omologazione
La proposta è approvata con il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi. In presenza di particolari condizioni, il giudice può omologare il concordato anche senza l’adesione dell’Amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali, qualora la proposta risulti più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria. Il Tribunale verifica l’ammissibilità della domanda, la fattibilità del piano e l’assenza di atti in frode.
Esecuzione e revoca
Una volta omologato, il concordato è vincolante per tutti i creditori anteriori e viene eseguito sotto la vigilanza dell’OCC. L’omologazione può essere revocata in caso di frode o inadempimento, con conseguente perdita dei benefici e possibile apertura di una procedura di liquidazione controllata.
Considerazioni professionali
Il concordato minore si configura come uno strumento rilevante per la gestione delle situazioni di crisi dei soggetti non fallibili, offrendo soluzioni sia in continuità sia in liquidazione. Per i professionisti, risulta fondamentale una corretta valutazione preliminare della posizione del debitore e della sostenibilità del piano, al fine di individuare la soluzione più adeguata nel rispetto del quadro normativo vigente.





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