La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13910 del 13 maggio 2026, ha ribadito un principio già consolidato in materia tributaria: il contribuente mantiene la responsabilità fiscale anche quando si affida a un professionista o a un intermediario per la gestione degli adempimenti tributari.
Secondo la Suprema Corte, infatti, il conferimento dell’incarico a un commercialista non esonera il cliente dall’obbligo di vigilare, seppur in misura minima, sul corretto svolgimento delle attività affidate. Il contribuente resta quindi tenuto a verificare che le dichiarazioni fiscali e gli adempimenti trasmessi a suo nome siano corretti e tempestivi.
La vicenda esaminata dalla Cassazione riguardava l’indebita compensazione di crediti fiscali inesistenti. In tale contesto, i giudici hanno confermato che la responsabilità del contribuente può configurarsi quando emerga una condotta colposa collegata all’omessa vigilanza sull’operato dell’intermediario incaricato.
La responsabilità del contribuente può essere esclusa soltanto in presenza di una condotta fraudolenta del professionista, tale da occultare l’illecito in modo non rilevabile con l’ordinaria diligenza. La semplice denuncia del professionista alle autorità competenti non è sufficiente ad eliminare automaticamente la responsabilità fiscale del cliente, salvo che venga dimostrato che il comportamento illecito sia imputabile esclusivamente al terzo e non sia stato favorito da una mancata attività di controllo.
La sentenza conferma quindi l’orientamento rigoroso della giurisprudenza: l’affidamento a un intermediario rappresenta un supporto tecnico-professionale, ma non trasferisce integralmente sul professionista gli obblighi e le responsabilità fiscali del contribuente.





0 commenti