Il principio stabilito dalla Corte
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che gli Stati membri non possono applicare imposte di trasferimento sui conferimenti di quote societarie effettuati per costituire una holding, anche quando le società conferite possiedono beni immobili.
Il caso esaminato
La vicenda riguarda una società holding portoghese costituita tramite conferimenti in natura di partecipazioni societarie detenute dal socio unico. Alcune delle società conferite erano proprietarie di immobili. La normativa portoghese equiparava l’acquisto di quote di società immobiliari a un trasferimento immobiliare diretto, applicando così l’imposta sui trasferimenti.
Il richiamo alla Direttiva europea
Secondo la Corte, la Direttiva 2008/7/CE vieta agli Stati membri di applicare imposte indirette sui conferimenti di capitale e sulle operazioni di ristrutturazione societaria. L’eccezione prevista per le imposte sui trasferimenti non può essere utilizzata per aggirare questo divieto.
Perché la tassazione è vietata
La Corte ha chiarito che qualificare il trasferimento di quote come “trasferimento indiretto di immobili” viola la normativa europea quando l’operazione è finalizzata alla capitalizzazione o alla riorganizzazione societaria.
Gli effetti della decisione
La sentenza blocca le prassi fiscali nazionali che intendono tassare le riorganizzazioni societarie e i conferimenti di partecipazioni in società immobiliari.
La conclusione
L’esenzione da imposte di trasferimento per la raccolta e la ristrutturazione del capitale prevale sulle normative nazionali contrastanti, tutelando la libera circolazione dei capitali e la neutralità fiscale nelle aggregazioni aziendali.





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