Le principali novità pubblicate il 30 giugno 2026 interessano imprese, professionisti e contribuenti, con aggiornamenti che riguardano gli adempimenti fiscali, la contribuzione previdenziale e alcuni importanti orientamenti della Corte di Cassazione. Di seguito una sintesi delle misure più rilevanti.
Nuove causali contributo per gli Enti Bilaterali
L’Agenzia delle Entrate ha istituito cinque nuove causali contributo per consentire il versamento, tramite modello F24, dei contributi INPS destinati agli Enti Bilaterali convenzionati.
Le nuove causali sono:
- EBOP – ENBITALIA OPN;
- SANL – Fondo Sanitario SANILAV;
- EBON – Ente Bilaterale EBICON;
- EIMP – Ente Bilaterale Imprese Private EBIP;
- CARE – Fondo Sanitario INNOVACARE.
Per utilizzare correttamente queste causali è necessario compilare la sezione “INPS” del modello F24, indicando il codice sede, la matricola aziendale e il mese e l’anno di riferimento.
Nuovi codici tributo per le conciliazioni
Con la risoluzione n. 25/E del 25 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate ha istituito 31 nuovi codici tributo, identificati da CT01 a CT31, destinati al versamento delle somme dovute a seguito di conciliazione sugli atti di recupero dei crediti indebitamente compensati. Il provvedimento completa il sistema di pagamento previsto per le conciliazioni relative agli atti emessi ai sensi dell’articolo 38-bis del DPR n. 600/1973, consentendo ai contribuenti di effettuare il versamento tramite modello F24 con codici specifici per le diverse tipologie di crediti recuperati, interessi e sanzioni.
Aggiornati i contributi per piccoli coloni e compartecipanti familiari
L’INPS ha pubblicato le indicazioni relative alla contribuzione dovuta per l’anno 2026 dai concedenti di piccoli coloni e compartecipanti familiari.
Tra i principali elementi evidenziati:
- aliquota complessiva del Fondo pensioni lavoratori dipendenti pari al 30,39%;
- quota a carico del concedente pari al 21,55%;
- cessazione dello “sconto INAIL” e introduzione di un’aliquota unica dell’8,50% per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- conferma delle agevolazioni contributive previste per i territori montani e le zone svantaggiate.
La Cassazione sulla somministrazione illecita
Con l’ordinanza n. 20527 del 18 giugno 2026, la Corte di Cassazione ha ribadito che la distinzione tra un appalto genuino e una somministrazione illecita di manodopera dipende dall’effettivo esercizio del potere direttivo e organizzativo. Se tale potere resta in capo al committente, il rapporto deve essere qualificato come somministrazione illecita, indipendentemente dalla forma contrattuale adottata. La Corte ha inoltre sottolineato che il giudice deve valutare l’intero quadro probatorio e non soltanto alcuni degli elementi prodotti dalle parti.
Note di credito: l’onere della prova spetta al contribuente
Un ulteriore chiarimento arriva dalla Corte di Cassazione in materia di note di credito analogiche registrate oltre l’anno. Secondo i giudici, è il contribuente che deve dimostrare la data di ricezione della nota di credito, poiché è il soggetto che dispone più facilmente di tale prova. La pronuncia ribadisce quindi l’importanza della corretta conservazione della documentazione e del rispetto dei termini previsti dalla normativa fiscale.





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