L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 133 del 3 luglio 2026, ha fornito importanti chiarimenti in merito all’affrancamento della riserva costituita dalle banche in applicazione della disciplina sugli extraprofitti bancari.
Base di calcolo del contributo
Il primo chiarimento riguarda la determinazione dell’importo sul quale calcolare il nuovo contributo. Secondo l’Amministrazione finanziaria, la base di calcolo è rappresentata esclusivamente dalla soglia minima prevista dalla legge, pari a 2,5 volte l’imposta straordinaria originaria, senza considerare eventuali accantonamenti di importo superiore effettuati dagli istituti di credito per finalità prudenziali.
Compensazione con i crediti edilizi
L’aspetto di maggiore interesse riguarda le modalità di pagamento. L’Agenzia delle Entrate conferma infatti la possibilità di effettuare il versamento tramite compensazione nel modello F24 utilizzando i crediti d’imposta acquistati mediante la cessione dei crediti relativi al Superbonus e agli altri bonus edilizi, crediti che molti istituti bancari detengono ancora in portafoglio.
Il limite da tenere presente
Nel documento di prassi viene inoltre precisato che la compensazione resta preclusa in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori a 50.000 euro, richiamando i precedenti orientamenti già espressi dall’Amministrazione finanziaria in materia.





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