Cassazione: tutelato il diritto di difesa del socio
Con l’ordinanza n. 22916 dell’8 luglio 2026, la Corte di Cassazione è intervenuta sul tema della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, chiarendo un principio di particolare interesse per soci e professionisti.
Il caso esaminato dalla Corte
La vicenda riguarda una società a responsabilità limitata con tre soci, nei cui confronti l’Amministrazione finanziaria aveva accertato maggiori ricavi relativi all’anno d’imposta 2009. Poiché la società non aveva impugnato l’avviso di accertamento, l’atto era divenuto definitivo. Successivamente, l’Agenzia delle Entrate aveva notificato ai soci distinti avvisi di accertamento IRPEF, presumendo che gli utili non dichiarati fossero stati distribuiti ai soci stessi.
Il principio affermato dalla Cassazione
La Corte conferma che, nelle società a ristretta base partecipativa, la limitata composizione sociale può giustificare la presunzione di distribuzione degli utili non dichiarati. Tuttavia, introduce un’importante precisazione: quando l’accertamento nei confronti della società è divenuto definitivo esclusivamente perché non è stato impugnato, e non perché un giudice ne abbia accertato la fondatezza, non si forma alcun giudicato sul merito della pretesa tributaria.
Il diritto del socio a contestare l’accertamento
Secondo la Cassazione, in assenza di un giudicato sul merito, il socio conserva il diritto di difendersi. Ciò significa che può contestare non soltanto l’eventuale distribuzione degli utili nei propri confronti, ma anche l’effettiva esistenza dei maggiori utili attribuiti alla società.
La decisione della Corte
Alla luce di questo principio, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata, rinviando la controversia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio affinché riesamini il caso tenendo conto del principio espresso.





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