L’Agenzia delle entrate ha definito le modalità con cui segnalerà ai titolari di partita Iva le operazioni certificate nel 2023 che non risultano confluite nel reddito d’impresa dichiarato. Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 ottobre 2026, pubblicato in pari data sul sito istituzionale, dà attuazione all’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che disciplina le comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo.
Le anomalie oggetto della segnalazione
Il controllo riguarda il periodo d’imposta 2023 e mette a raffronto gli importi delle fatture elettroniche emesse e dei corrispettivi telematici regolarmente trasmessi con il reddito d’impresa indicato nei quadri RF, RG e LM del modello Redditi 2024. L’anomalia si configura quando quelle operazioni non hanno concorso, in tutto o in parte, alla determinazione del reddito dichiarato. Le medesime informazioni sono messe a disposizione anche della Guardia di finanza tramite strumenti informatici.
Pec al domicilio digitale e area riservata
Le comunicazioni viaggiano tramite posta elettronica certificata, indirizzata al domicilio digitale comunicato dall’interessato. Lo stesso contenuto resta consultabile nell’area riservata del sito dell’Agenzia, nella sezione «L’Agenzia scrive» del Cassetto fiscale e del portale Fatture e Corrispettivi. La comunicazione riporta gli elementi identificativi del contribuente e della dichiarazione interessata, il numero identificativo della comunicazione, la data di emissione, il codice atto e il periodo d’imposta di riferimento, oltre alle istruzioni operative per intervenire.
Come fornire chiarimenti
Il contribuente, anche tramite intermediario abilitato, può chiedere ulteriori informazioni sull’irregolarità rilevata oppure segnalare fatti e circostanze non conosciuti dall’Amministrazione finanziaria, seguendo le indicazioni contenute nella comunicazione ricevuta. Il provvedimento precisa che non è possibile rispondere all’indirizzo Pec dal quale l’avviso è stato inviato, perché non abilitato alla ricezione dei messaggi.
Il perimetro del ravvedimento operoso
Verificata la fondatezza del rilievo, errori e omissioni possono essere sanati con il ravvedimento operoso disciplinato dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con riduzione delle sanzioni graduata in funzione del tempo trascorso dalla violazione. Il rimedio resta praticabile anche quando la violazione è già stata constatata o sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza. Decade invece dopo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o di accertamento, nonché dopo il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità originate dai controlli automatici o formali.





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