Dichiarazione fraudolenta: il legale rappresentante risponde anche senza gestire la società

da | Ott 7, 2026 | Cassazione, Dichiarazioni fiscali, Sanzioni, Studio | 0 commenti

Mano che indica un documento appoggiato su un tavolo di legno durante un incontro professionale

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 32983 del 7 settembre 2026, ha confermato la condanna del legale rappresentante di una società cooperativa per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 74 del 2000. Il principio affermato è che l’amministratore di diritto privo dell’effettiva gestione dell’ente non risponde per la violazione dei doveri di vigilanza di cui all’articolo 40, secondo comma, del codice penale, ma in qualità di autore della condotta tipica, in quanto soggetto direttamente obbligato per legge a presentare le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all’imposta sul valore aggiunto dei soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il caso portato davanti alla Suprema corte

La vicenda nasce da una verifica fiscale dalla quale era emerso che la quasi totalità dei costi dedotti dalla cooperativa derivava da fatture emesse da due società cartiere, prive di struttura e di personale e cessate dopo breve tempo senza presentare dichiarazioni. Il Tribunale di Milano aveva condannato l’imputato a due anni e otto mesi di reclusione per la dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2019 e la Corte d’appello aveva confermato la decisione. In Cassazione la difesa ha sostenuto che il dolo fosse stato desunto in via automatica dalla falsità delle fatture, senza accertare il ruolo effettivamente svolto nella gestione societaria.

L’obbligo dichiarativo grava direttamente sulla carica

La Corte muove dagli articoli 1, comma 4, e 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1988, secondo cui le dichiarazioni dei soggetti diversi dalle persone fisiche devono essere sottoscritte da chi ne ha la legale rappresentanza e, soltanto in sua assenza, da chi ne ha l’amministrazione anche di fatto. L’obbligo non discende quindi da un dovere di controllo sull’operato altrui, ma incombe in via immediata sul titolare della carica, che resta l’autore principale della condotta. L’orientamento richiama le pronunce n. 4333 del 2025, n. 20050 del 2022 e n. 42897 del 2018.

Che cosa occorre per escludere il dolo

L’esonero resta possibile, ma a condizioni rigorose. Chi ricopre la carica deve provare in modo preciso e circostanziato il verificarsi di interferenze esterne nella redazione della dichiarazione, tali da avergli impedito di conoscere o di controllare l’adempimento. Non basta affermare che la contabilità fosse tenuta da terzi, perché la dichiarazione contiene dati di rilievo tale da rendere implausibile la tesi di un’ignoranza incolpevole.

Il rilievo pratico per le cariche societarie

La decisione conferma che accettare la rappresentanza legale di una società senza partecipare alla gestione non attenua la posizione penale, ma la colloca al centro della fattispecie. Che le scritture siano curate da un professionista o da un amministratore di fatto non sposta l’obbligo dichiarativo, che rimane in capo a chi sottoscrive.

Written by Valerio Ottaviani

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