Rimborsi sanitari dagli enti bilaterali: la comunicazione al Fisco non è sempre dovuta

da | Ott 6, 2026 | Agenzia delle Entrate, IRPEF, persone fisiche, Studio | 0 commenti

Persona che estrae un raccoglitore da uno scaffale pieno di faldoni bianchi

Gli enti bilaterali di categoria non sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle entrate i dati dei rimborsi di spese sanitarie erogati ai propri iscritti quando i contributi che finanziano quelle prestazioni non hanno prodotto alcun vantaggio fiscale in capo al lavoratore. Il chiarimento arriva dall’Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 178 del 30 settembre 2026, che interpreta l’obbligo di trasmissione previsto dall’articolo 78, comma 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

A cosa serve la comunicazione dei rimborsi

La norma impone a una serie di soggetti erogatori di trasmettere all’Amministrazione finanziaria i dati dei rimborsi di spese sanitarie riferiti a premi o contributi che sono stati dedotti dal reddito complessivo oppure non hanno concorso a formarlo. In quelle ipotesi la spesa sanitaria non è detraibile né deducibile e il flusso informativo serve a popolare correttamente la dichiarazione precompilata, evitando che il contribuente benefici due volte dello stesso onere.

Il caso dell’ente bilaterale

L’istanza è stata presentata da un ente bilaterale di categoria che intendeva rimborsare ai propri iscritti le spese sanitarie sostenute. Le attività dell’ente sono finanziate, secondo il contratto provinciale di lavoro e lo statuto, da contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori: il versamento è eseguito dall’azienda con diritto di rivalsa sulla quota di competenza del dipendente, la quota aziendale è parte integrante della retribuzione e concorre al reddito imponibile del lavoratore, mentre la quota trattenuta al lavoratore non è deducibile ai fini dell’Irpef. Rileva qui l’articolo 51, comma 2, lettera a), del Tuir, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che esclude dal reddito di lavoro dipendente i soli contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, non quelli di fonte contrattuale.

Spese rimaste a carico, nessun obbligo informativo

Poiché nessun beneficio fiscale si è prodotto, né sulla quota aziendale né su quella del dipendente, le spese rimborsate dall’ente si considerano rimaste a carico dei lavoratori. Da qui la conclusione: l’obbligo di comunicazione dell’articolo 78, comma 25-bis, non sussiste. La soluzione si pone in continuità con la prassi consolidata in materia di oneri detraibili e deducibili, richiamata anche dalla circolare n. 14/E del 19 giugno 2023.

Il criterio da verificare caso per caso

L’indicazione utile per enti, casse di categoria e datori di lavoro è che l’obbligo informativo non dipende dalla natura del rimborso, ma dal trattamento fiscale del contributo che lo finanzia. Prima di impostare il flusso dei dati occorre quindi ricostruire il regime di ciascuna quota contributiva: se il contributo ha concorso al reddito e non è stato dedotto, la spesa resta del contribuente e conserva le agevolazioni riconosciute in dichiarazione.

Written by Valerio Ottaviani

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