Sospensione dei contributi previdenziali per eventi meteorologici eccezionali

da | Apr 30, 2026 | Accertamenti, Agenzia delle Entrate, Agenzia Riscossione, Studio | 0 commenti

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Le recenti disposizioni introdotte a seguito degli eventi meteorologici verificatisi dal 18 gennaio 2026 prevedono importanti misure di sostegno per i soggetti colpiti. L’INPS, con la circolare n. 49 del 22 aprile 2026, ha fornito indicazioni operative in merito alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi.

Ambito di applicazione e periodo interessato

La sospensione riguarda gli adempimenti e i versamenti in scadenza nel periodo compreso tra il 18 gennaio 2026 e il 30 aprile 2026. Possono beneficiare della misura i soggetti – tra cui aziende, lavoratori autonomi e committenti – che, alla data del 18 gennaio 2026, avevano residenza o sede operativa in immobili danneggiati e dichiarati inagibili (o in attesa di verifica) situati nei territori colpiti.

Tipologie di contributi interessati

La sospensione si applica a diverse tipologie di obblighi contributivi, tra cui:

  • Contributi previdenziali e assistenziali
  • Premi per l’assicurazione obbligatoria
  • Quote di TFR destinate al Fondo di Tesoreria
  • Rate di piani di ammortamento già in corso

Sono inoltre sospesi i termini relativi alla riscossione, comprese cartelle di pagamento e avvisi di addebito, con conseguente interruzione anche dell’emissione di nuovi atti da parte dell’INPS per il periodo di emergenza.

Modalità di recupero dei versamenti

I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 10 ottobre 2026. È importante evidenziare che:

  • Non sono applicati sanzioni né interessi per il periodo di sospensione
  • Non sono previsti rimborsi per i contributi già versati prima o durante il periodo interessato

Indicazioni operative per categoria

La normativa prevede specifiche modalità operative a seconda della categoria di appartenenza:

  • Datori di lavoro (dipendenti): richiesta del codice di autorizzazione “6M” tramite Cassetto Previdenziale e utilizzo del codice causale “N983” nel flusso Uniemens
  • Artigiani e commercianti: inclusione nella sospensione della rata sul minimale del IV trimestre 2025, con richiesta da inoltrare tramite Cassetto Previdenziale
  • Gestione separata: obbligo per i committenti di indicare il valore “42” nell’elemento <CodCalamita>
  • Datori di lavoro domestico: sospensione del pagamento del I trimestre 2026 e delle comunicazioni obbligatorie
  • Lavoratori agricoli autonomi: esclusi dalla sospensione per assenza di scadenze nel periodo agevolato

Proroghe e ulteriori disposizioni

È prevista anche la proroga dei termini relativi ai versamenti della cosiddetta “Rottamazione-quater” e “Rottamazione-quinquies” in scadenza nel periodo oggetto di sospensione

Written by Valerio Ottaviani

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